(Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 29)
                               Art. 29. 
                Dichiarazione di estinzione del reato 
                    per esito positivo della prova 
  1. Decorso il periodo di sospensione, il giudice  fissa  una  nuova
udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto
conto del comportamento del minorenne e della  evoluzione  della  sua
personalita',  ritiene  che  la  prova  abbia  dato  esito  positivo.
Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33.