(Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 30)
                               Art. 30. 
                         Sanzioni sostitutive 
  1. Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di  dover
applicare  una  pena  detentiva  non  superiore  a  due  anni,   puo'
sostituirla con la sanzione della  semidetenzione  o  della  liberta'
controllata, tenuto conto della  personalita'  e  delle  esigenze  di
lavoro o  di  studio  del  minorenne  nonche'  delle  sue  condizioni
familiari, sociali e ambientali. 
  2. Il pubblico  ministero  competente  per  l'esecuzione  trasmette
l'estratto  della  sentenza  al  magistrato  di  sorveglianza  per  i
minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il  magistrato
di sorveglianza convoca, entro tre  giorni  dalla  comunicazione,  il
minorenne,  l'esercente  la  potesta'   dei   genitori,   l'eventuale
affidatario e i servizi minorili e provvede in ordine alla esecuzione
della sanzione a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche  delle
esigenze educative del minorenne.