(Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 31)
                              Art. 31. 
                Svolgimento dell'udienza preliminare 
  1. Fermo quanto previsto dall'articolo 420 comma 4  del  codice  di
procedura penale, il giudice puo' disporre l'accompagnamento coattivo
dell'imputato non comparso. 
  2. Il giudice, sentite le parti, puo' disporre l'allontanamento del
minorenne, nel  suo  esclusivo  interesse,  durante  l'assunzione  di
dichiarazioni e la  discussione  in  ordine  a  fatti  e  circostanze
inerenti alla sua personalita'. 
  3. Dell'udienza e' dato avviso  alla  persona  offesa,  ai  servizi
minorili che hanno svolto attivita' per il minorenne e  all'esercente
la potesta' dei genitori. 
  4. Se l'esercente  la  potesta'  non  compare  senza  un  legittimo
impedimento, il giudice puo' condannarlo al pagamento a favore  della
cassa delle ammende di una somma da  lire  cinquantamila  a  lire  un
milione.   In   qualunque   momento   il   giudice   puo'    disporre
l'allontanamento  dell'esercente  la  potesta'  dei  genitori  quando
ricorrono le esigenze indicate nell'articolo 12 comma 3. 
  5. Il minorenne e' sempre sentito dal  giudice.  Le  altre  persone
citate o convocate sono sentite dal giudice se risulta necessario  ai
fini indicati nell'articolo 9.