Art. 31. Svolgimento dell'udienza preliminare 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 420 comma 4 del codice di procedura penale, il giudice puo' disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato non comparso. 2. Il giudice, sentite le parti, puo' disporre l'allontanamento del minorenne, nel suo esclusivo interesse, durante l'assunzione di dichiarazioni e la discussione in ordine a fatti e circostanze inerenti alla sua personalita'. 3. Dell'udienza e' dato avviso alla persona offesa, ai servizi minorili che hanno svolto attivita' per il minorenne e all'esercente la potesta' dei genitori. 4. Se l'esercente la potesta' non compare senza un legittimo impedimento, il giudice puo' condannarlo al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquantamila a lire un milione. In qualunque momento il giudice puo' disporre l'allontanamento dell'esercente la potesta' dei genitori quando ricorrono le esigenze indicate nell'articolo 12 comma 3. 5. Il minorenne e' sempre sentito dal giudice. Le altre persone citate o convocate sono sentite dal giudice se risulta necessario ai fini indicati nell'articolo 9.