(Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 32)
                              Art. 32. 
                            Provvedimenti 
  1.  Nell'udienza  preliminare  il  giudice,  se  ritiene  di  poter
decidere allo stato degli atti,  dichiara  chiusa  la  discussione  e
pronuncia sentenza  di  non  luogo  a  procedere  nei  casi  previsti
dall'articolo 425 del codice di procedura penale  o  per  concessione
del perdono giudiziale o nei casi previsti dagli articoli 27 e 28. 
  2. Il giudice, se vi e' richiesta del pubblico ministero, pronuncia
sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o
una sanzione sostitutiva. In tale caso la pena puo' essere  diminuita
fino alla meta' rispetto al minimo edittale. 
  3. Contro la sentenza il pubblico ministero e il  difensore  munito
di procura speciale possono proporre opposizione al tribunale  per  i
minorenni con atto depositato in cancelleria entro tre  giorni  dalla
pronuncia della sentenza o  dalla  notifica  dell'estratto  di  essa,
quando l'imputato non e' comparso. 
  4. In caso di urgente necessita', il giudice, con separato decreto,
puo'  adottare  provvedimenti  civili  temporanei  a  protezione  del
minorenne. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e cessano
di avere effetto entro trenta giorni dalla loro emissione.