(Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 33)
                               Art. 33. 
                        Udienza dibattimentale 
  1. L'udienza dibattimentale davanti al tribunale per i minorenni e'
tenuta a porte chiuse. 
  2. L'imputato che abbia compiuto gli anni sedici puo' chiedere  che
l'udienza sia pubblica. Il tribunale decide, valutata  la  fondatezza
delle ragioni  addotte  e  l'opportunita'  di  procedere  in  udienza
pubblica, nell'esclusivo interesse dell'imputato.  La  richiesta  non
puo' essere accolta se vi sono coimputati minori degli anni sedici  o
se uno o piu' coimputati non vi consente. 
  3. L'esame dell'imputato e' condotto dal presidente. I giudici,  il
pubblico ministero e il  difensore  possono  proporre  al  presidente
domande o contestazioni da rivolgere all'imputato. 
  4. Si applicano le disposizioni degli articoli 31 e 32 comma 4.