(Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 34)
                               Art. 34. 
         Impugnazione dell'esercente la potesta' dei genitori 
  1. L'esercente la potesta' dei genitori  puo',  anche  senza  avere
diritto alla notificazione del provvedimento, proporre l'impugnazione
che spetta all'imputato minorenne. 
  2. Qualora sia l'imputato che l'esercente la potesta' dei  genitori
abbiano proposto l'impugnazione, si  tiene  conto,  a  ogni  effetto,
soltanto dell'impugnazione proposta dall'imputato, quando tra  i  due
atti vi sia contraddizione. Negli altri casi, la regolarita'  di  una
impugnazione sana l'irregolarita' dell'altra anche  in  relazione  ai
motivi.