(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato 1

                        DISCIPLINARE TECNICO
Articolo  1,  comma 810, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.
    296 di modifica dell'articolo 50 della legge n. 326 del 2003

1. Introduzione.
    Il presente documento descrive i parametri tecnici e le modalita'
applicative  per la trasmissione telematica dei documenti informatici
relativi alle prescrizioni ovvero delle certificazioni di malattia ai
sistemi  informativi  del  Ministero  dell'economia e delle finanze e
dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale.
    In  particolare,  vengono  descritte  le  regole  tecniche per la
trasmissione  telematica  dei  dati  delle  ricette  mediche  e delle
certificazioni  di  malattia,  con  riferimento  alle  infrastrutture
tecnologiche di accoglienza ed ai servizi resi agli utenti.
2. Definizioni.
    Ai fini del presente disciplinare tecnico si intende:
      - per  «decreto»,  il  decreto previsto dall'art. 1, comma 810,
della  legge  n.  296  del  2006,  di  cui  il  presente disciplinare
costituisce parte integrante;
      - per  «sistema di accoglienza centrale», di seguito denominato
SAC,  il  sistema  informatico  del MEF che consente la ricezione dei
dati  delle  prescrizioni  a  carico  dal  SSN,  la  ricezione  delle
certificazioni  di  malattia  ed il loro inoltro all'INPS, nonche' la
consegna  delle  ricevute  che  attestano  l'avvenuta ricezione degli
stessi;
      - per   «documento»,   la  rappresentazione  informatica  delle
ricette  a  carico  dal  SSN  ovvero delle certificazioni di malattia
I.N.P.S.  ai  sensi  degli  articoli 1,  comma 1, lettera p) e 20 del
Codice;
      - per  «prescrizione»,  il  documento di richiesta da parte del
medico  prescrittore  di  specialita'  farmaceutiche o di prestazioni
specialistiche a carico dal SSN;
      - per  «certificato  di malattia», il documento di cui all'art.
2, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con
modificazioni  dalla  legge  29 febbraio  1980,  n.  33  e successive
modificazioni;
      - per  «attestato  di  malattia»  l'attestazione  medica  senza
l'esplicitazione  della diagnosi, da produrre al datore di lavoro, di
cui all'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito
con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
      - per  «PINCODE»,  codice  alfa  numerico  assegnato  dal SAC a
ciascun utente abilitato;
      - per «messaggio», l'insieme di dati da trasmettere al SAC;
      - per  «utenti»,  i medici prescrittori del SSN ovvero i medici
autorizzati alla compilazione del certificato di malattia;
      - per  «amministratori  di  sicurezza» i soggetti, appartenenti
alle  amministrazioni,  autorizzati  dal  MEF  alla registrazione dei
profili di sicurezza per l'accesso al SAC degli utenti;
      - per  «amministrazioni»,  le  regioni,  le  aziende  sanitarie
pubbliche, le province autonome di Trento e Bolzano;
      - per «MEF», il Ministero dell'economia e delle finanze;
      - per «INPS», l'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
      - per  «SPC»  il  Sistema pubblico di connettivita' di cui agli
articoli 73 e seguenti del Codice;
      - per  «cooperazione  applicativa» la parte del SPC finalizzata
all'interazione   tra   i   sistemi   informatici   delle   pubbliche
amministrazioni e tra queste e i cittadini;
      - per «sito Internet MEF», il sito www.sistemats.it accessibile
dagli  utenti  per le funzioni tecniche e organizzative relative alla
trasmissione telematica dei file;
      - per  «sito  Internet INPS», il sito istituzionale www.inps.it
accessibile  dagli  utenti  per le funzioni informative relative alla
trasmissione telematica della certificazione di malattia;
      - per  «carta  d'identita'  elettronica» e «carta nazionale dei
servizi» le carte elettroniche di cui all'art. 66 del Codice.
3. Regole  tecniche per la predisposizione dei dati e le modalita' di
trasmissione.
    Il  presente  capitolo  descrive le regole per la predisposizione
dei documenti e le modalita' per la trasmissione telematica al SAC.
3.1 Infrastruttura tecnologica.
    Per  la  trasmissione dei documenti, l'utente puo' utilizzare due
diversi sistemi di accoglienza:
      A)  sistema  di  accoglienza  della  Regione  in  cui  l'utente
esercita la sua professione;
      B)  sistema  di  accoglienza  del  SAC,  qualora la Regione non
disponga di un proprio sistema di accoglienza.
    Nel  caso  di  cui  alla  lettera  A),  e'  compito della Regione
definire le modalita' di raccolta dei documenti nei formati stabiliti
nelle  successive  sezioni  e,  utilizzando  le  regole  tecniche  di
cooperazione  applicativa  del  SPC,  inviare i documenti raccolti al
SAC.  I  servizi  di  assistenza  agli  utenti  sono, in questo caso,
erogati  direttamente dalla Regione. E' inoltre compito della Regione
definire  il sistema di autenticazione ed autorizzazione degli utenti
secondo  quanto previsto dalle norme Codice e dal decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.
    Nel  caso  B),  il  SAC mette a disposizione degli utenti servizi
applicativi   per  la  raccolta  e  la  registrazione  dei  documenti
pervenuti   nei   formati  stabiliti  nelle  successive  sezioni.  La
trasmissione tra MEF ed INPS, nell'ambito del SAC, avviene attraverso
la  realizzazione di un servizio di cooperazione applicativa, secondo
le regole tecniche SPC.
    Contestualmente,   il   SAC  rende  disponibile  un  servizio  di
assistenza,  senza  oneri aggiuntivi, raggiungibile mediante un unico
numero telefonico da tutto il territorio nazionale.
    Il SAC e' disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
    E'  facolta' del SAC definire specifici calendari di trasmissione
dei  messaggi,  da  divulgare  nelle forme piu' opportune, al fine di
migliorare la funzionalita' del servizio.
    Il  SAC  puo', in ogni caso, sospendere il servizio telematico in
relazione  ad  esigenze  connesse all'efficienza e alla sicurezza del
servizio  stesso  comunicando  preventivamente,  ove  possibile, tale
sospensione.
    I  servizi di cooperazione applicativa sono pubblicati a cura del
MEF  e  dell'INPS nell'apposito registro dei servizi di cooperazione.
E' cura del MEF e dell'INPS inserire nella pubblicazione le strutture
dati  da  utilizzare  sia  per la cooperazione SAC-Regioni che per la
cooperazione  MEF-INPS,  in ambito SAC, e la relativa semantica delle
informazioni.
4. Abilitazione degli utenti al SAC.
    Le  amministrazioni,  sono tenute, ai sensi dell'art. 50 legge n.
326  del  2003, a comunicare al SAC l'elenco dei medici prescrittori,
ovvero  i  medici  autorizzati  alla  compilazione dei certificati di
malattia.
    Sara'  consentito  agli  utenti l'accesso ai servizi attraverso i
dispositivi  standard  (CNS/CIE),  definiti  dalle vigenti normative,
come  strumenti per l'autenticazione telematica ai servizi erogati in
rete  dalle  pubbliche amministrazioni. Le regole per l'accesso con i
dispositivi  standard (CNS/CIE) sono pubblicati sui siti Internet del
CNIPA, del MEF e dell'INPS.
    In  alternativa,  nel  caso  in  cui le Regioni non sviluppino un
proprio  sistema  di  accoglienza,  il SAC, in base alle informazioni
pervenute,  genera  le  credenziali  di  accesso  al sistema per ogni
utente,  presente nell'elenco trasmesso che deve essere abilitato. Le
credenziali   sono  composte  da  un  codice  identificativo  (codice
fiscale)  e  un PINCODE per consentire l'identificazione degli utenti
abilitati alle operazioni di trasmissione telematica.
    L'utente  puo' ritirare le informazioni relative all'abilitazione
al  SAC  presso l'amministrazione territoriale di competenza; in tale
sede  l'amministratore  di  sicurezza  consegna  in  busta chiusa una
password  per  consentire  l'accesso  in  rete  ai servizi; l'utente,
utilizzando   il   proprio  codice  fiscale  in  qualita'  di  codice
identificativo,   in  abbinamento  con  la  password  ricevuta,  puo'
collegarsi  al  sito  Internet di riferimento per ricevere on-line il
PINCODE, necessario alla trasmissione telematica dei dati.
    L'abilitazione  concessa dal SAC agli utenti ha validita' annuale
e  si intende automaticamente rinnovata, salvo le ipotesi di rinuncia
da  parte  dell'utente  o  di  revoca  comunicata  dalla struttura di
appartenenza.
    L'abilitazione  al  SAC  ha effetto a partire dallo stesso giorno
lavorativo  del rilascio della password da parte dell'amministrazione
competente.
    Presso  il  sito internet del MEF e/o dell'INPS l'utente trovera'
le  istruzioni  e gli altri strumenti idonei al corretto utilizzo del
SAC  (manuale  operativo,  modalita' di accesso alla rete, regole per
l'utilizzo della CIE/CNS, ecc.).
4.1. Revoca dell'abilitazione al SAC.
    L'abilitazione  al SAC puo' essere revocata con effetto immediato
dall'amministrazione di competenza (MEF/INPS/REGIONI), al verificarsi
della  cessazione  dell'attivita'  o  della  sospensione della stessa
determinata  da circostanze previste dall'ordinamento vigente, fra le
quali  la grave violazione degli obblighi di riservatezza e sicurezza
stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. Servizi.
5.1. Servizi di identificazione e autenticazione.
    I  servizi  di  identificazione  e di autenticazione degli utenti
sono descritti dettagliatamente nel paragrafo 4.
    Il  SAC,  all'atto  della  ricezione  dei  messaggi,  effettua le
operazioni  di autenticazione e autorizzazione del responsabile della
trasmissione, tramite la verifica delle credenziali dell'utente.
5.2. Servizi agli utenti.
    Elenco  dei  servizi che saranno resi disponibili agli utenti del
servizio:
      - funzionalita'  di  riconoscimento  e  verifica  del documento
acquisito;
      - invio   di   una  singola  prescrizione  farmaceutica  ovvero
specialistica;
      - invio  di  un  gruppo  di  prescrizioni  farmaceutiche ovvero
specialistiche;
      - invio di una singola certificazione di malattia INPS;
      - invio  di certificazioni di malattia INPS effettuate senza il
supporto informatico;
      - richiesta di effettuazione della visita di controllo;
      - ricevute per ogni singolo invio di ricette;
      - elenco dei ricettari in carico;
      - statistiche sugli invii effettuati.
5.3. Servizi di attestazione della ricezione.
    Il  SAC  attesta  l'avvenuta ricezione di ogni documento mediante
una ricevuta di conferma.
    Le informazioni minime ivi presenti sono:
      esito della trasmissione;
      data e ora di ricezione del messaggio;
      identificativo  univoco di trasmissione attribuito al messaggio
dal SAC all'atto di ricezione dello stesso;
      tipologia di messaggio trasmesso;
      dimensioni del messaggio trasmesso.
5.4. Servizi di supporto agli utenti.
    Nell'ambito  degli  accordi  di  cooperazione  il  MEF  e  l'INPS
garantiscono adeguati servizi di assistenza agli utenti.
5.5. Frequenza temporale di trasmissione dei dati.
    I documenti devono essere inviati al SAC a fronte del verificarsi
di ogni evento ovvero con frequenza giornaliera. Per i certificati di
malattia  l'invio  deve essere effettuato contestualmente alla visita
medica  e  nei  casi  di  visita  domiciliare entro le ventiquattrore
successive   alla   visita   stessa.   Le  informazioni  inerenti  le
prescrizioni   effettuate  attraverso  le  visite  domiciliari  o  in
condizioni  che  non consentono l'invio tempestivo dei dati, verranno
stabilite  con  le ulteriori disposizioni attuative di cui al comma 4
dell'art. 4
5.6. Standard tecnologici per la predisposizione dei dati.
    L'utente,   sia   nel   caso  A  che  nel  caso  B  descritti  al
paragrafo 3.1,  deve provvedere alla creazione e alla predisposizione
di documenti conformi alle specifiche dell'Extensible Markup Language
(XML)  1.0  (raccomandazione  W3C  10 febbraio  1998)  e  secondo  lo
standard HL7 CDA Release 2.0.
    Gli  schemi standard dei documenti in formato HL7 CDA Release 2.0
contenenti  le  definizioni  delle strutture dei dati dei messaggi da
trasmettere, saranno resi pubblicati, nella loro versione aggiornata,
sui siti Internet del CNIPA, del MEF e dell'INPS.
    Nel  caso previsto dalla lettera A) del paragrafo 3.1, gli schemi
standard  dei documenti potranno, in via transitoria, essere diversi,
purche' siano garantite le informazioni minime richieste.
    Le strutture dei dati e le modalita' di interscambio degli stessi
in cooperazione applicativa saranno oggetto degli accordi di servizio
di  cui all'art. 17, comma 1, lettera h) del Codice ed in conformita'
alle  regole  tecniche  di  cui  all'art. 71, comma 1-bis, del Codice
medesimo.
6. Sistema pubblico di connettivita'.
    Le  trasmissioni  telematiche  devono avvenire nel rispetto delle
regole tecniche del SPC.
    Per  l'accesso  ai  servizi  gli  utenti dovranno avvalersi di un
collegamento da realizzare secondo una delle seguenti modalita':
      - connessione  mediante  le  Community  network istituite dalle
Regioni per garantire il rispetto dei requisiti previsti dalle regole
tecniche  approvate  dalla  Commissione  di  Coordinamento SPC di cui
all'art. 80 del Codice;
      - connessione  attraverso  i fornitori qualificati SPC previsti
dall'art. 82 del Codice.
    Il SAC, qualora non siano disponibili infrastrutture tecnologiche
territoriali,  rende  comunque  disponibile,  senza oneri aggiuntivi,
l'accesso    alla   rete.   Le   caratteristiche   minime   di   tali
apparecchiature  comprese  quelle  per  la  connessione  in rete sono
pubblicate sui siti Internet del MEF e dell'INPS.