Allegato 1 DISCIPLINARE TECNICO Articolo 1, comma 810, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 di modifica dell'articolo 50 della legge n. 326 del 2003 1. Introduzione. Il presente documento descrive i parametri tecnici e le modalita' applicative per la trasmissione telematica dei documenti informatici relativi alle prescrizioni ovvero delle certificazioni di malattia ai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale. In particolare, vengono descritte le regole tecniche per la trasmissione telematica dei dati delle ricette mediche e delle certificazioni di malattia, con riferimento alle infrastrutture tecnologiche di accoglienza ed ai servizi resi agli utenti. 2. Definizioni. Ai fini del presente disciplinare tecnico si intende: - per «decreto», il decreto previsto dall'art. 1, comma 810, della legge n. 296 del 2006, di cui il presente disciplinare costituisce parte integrante; - per «sistema di accoglienza centrale», di seguito denominato SAC, il sistema informatico del MEF che consente la ricezione dei dati delle prescrizioni a carico dal SSN, la ricezione delle certificazioni di malattia ed il loro inoltro all'INPS, nonche' la consegna delle ricevute che attestano l'avvenuta ricezione degli stessi; - per «documento», la rappresentazione informatica delle ricette a carico dal SSN ovvero delle certificazioni di malattia I.N.P.S. ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera p) e 20 del Codice; - per «prescrizione», il documento di richiesta da parte del medico prescrittore di specialita' farmaceutiche o di prestazioni specialistiche a carico dal SSN; - per «certificato di malattia», il documento di cui all'art. 2, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 e successive modificazioni; - per «attestato di malattia» l'attestazione medica senza l'esplicitazione della diagnosi, da produrre al datore di lavoro, di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33; - per «PINCODE», codice alfa numerico assegnato dal SAC a ciascun utente abilitato; - per «messaggio», l'insieme di dati da trasmettere al SAC; - per «utenti», i medici prescrittori del SSN ovvero i medici autorizzati alla compilazione del certificato di malattia; - per «amministratori di sicurezza» i soggetti, appartenenti alle amministrazioni, autorizzati dal MEF alla registrazione dei profili di sicurezza per l'accesso al SAC degli utenti; - per «amministrazioni», le regioni, le aziende sanitarie pubbliche, le province autonome di Trento e Bolzano; - per «MEF», il Ministero dell'economia e delle finanze; - per «INPS», l'Istituto nazionale per la previdenza sociale; - per «SPC» il Sistema pubblico di connettivita' di cui agli articoli 73 e seguenti del Codice; - per «cooperazione applicativa» la parte del SPC finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini; - per «sito Internet MEF», il sito www.sistemats.it accessibile dagli utenti per le funzioni tecniche e organizzative relative alla trasmissione telematica dei file; - per «sito Internet INPS», il sito istituzionale www.inps.it accessibile dagli utenti per le funzioni informative relative alla trasmissione telematica della certificazione di malattia; - per «carta d'identita' elettronica» e «carta nazionale dei servizi» le carte elettroniche di cui all'art. 66 del Codice. 3. Regole tecniche per la predisposizione dei dati e le modalita' di trasmissione. Il presente capitolo descrive le regole per la predisposizione dei documenti e le modalita' per la trasmissione telematica al SAC. 3.1 Infrastruttura tecnologica. Per la trasmissione dei documenti, l'utente puo' utilizzare due diversi sistemi di accoglienza: A) sistema di accoglienza della Regione in cui l'utente esercita la sua professione; B) sistema di accoglienza del SAC, qualora la Regione non disponga di un proprio sistema di accoglienza. Nel caso di cui alla lettera A), e' compito della Regione definire le modalita' di raccolta dei documenti nei formati stabiliti nelle successive sezioni e, utilizzando le regole tecniche di cooperazione applicativa del SPC, inviare i documenti raccolti al SAC. I servizi di assistenza agli utenti sono, in questo caso, erogati direttamente dalla Regione. E' inoltre compito della Regione definire il sistema di autenticazione ed autorizzazione degli utenti secondo quanto previsto dalle norme Codice e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Nel caso B), il SAC mette a disposizione degli utenti servizi applicativi per la raccolta e la registrazione dei documenti pervenuti nei formati stabiliti nelle successive sezioni. La trasmissione tra MEF ed INPS, nell'ambito del SAC, avviene attraverso la realizzazione di un servizio di cooperazione applicativa, secondo le regole tecniche SPC. Contestualmente, il SAC rende disponibile un servizio di assistenza, senza oneri aggiuntivi, raggiungibile mediante un unico numero telefonico da tutto il territorio nazionale. Il SAC e' disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E' facolta' del SAC definire specifici calendari di trasmissione dei messaggi, da divulgare nelle forme piu' opportune, al fine di migliorare la funzionalita' del servizio. Il SAC puo', in ogni caso, sospendere il servizio telematico in relazione ad esigenze connesse all'efficienza e alla sicurezza del servizio stesso comunicando preventivamente, ove possibile, tale sospensione. I servizi di cooperazione applicativa sono pubblicati a cura del MEF e dell'INPS nell'apposito registro dei servizi di cooperazione. E' cura del MEF e dell'INPS inserire nella pubblicazione le strutture dati da utilizzare sia per la cooperazione SAC-Regioni che per la cooperazione MEF-INPS, in ambito SAC, e la relativa semantica delle informazioni. 4. Abilitazione degli utenti al SAC. Le amministrazioni, sono tenute, ai sensi dell'art. 50 legge n. 326 del 2003, a comunicare al SAC l'elenco dei medici prescrittori, ovvero i medici autorizzati alla compilazione dei certificati di malattia. Sara' consentito agli utenti l'accesso ai servizi attraverso i dispositivi standard (CNS/CIE), definiti dalle vigenti normative, come strumenti per l'autenticazione telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. Le regole per l'accesso con i dispositivi standard (CNS/CIE) sono pubblicati sui siti Internet del CNIPA, del MEF e dell'INPS. In alternativa, nel caso in cui le Regioni non sviluppino un proprio sistema di accoglienza, il SAC, in base alle informazioni pervenute, genera le credenziali di accesso al sistema per ogni utente, presente nell'elenco trasmesso che deve essere abilitato. Le credenziali sono composte da un codice identificativo (codice fiscale) e un PINCODE per consentire l'identificazione degli utenti abilitati alle operazioni di trasmissione telematica. L'utente puo' ritirare le informazioni relative all'abilitazione al SAC presso l'amministrazione territoriale di competenza; in tale sede l'amministratore di sicurezza consegna in busta chiusa una password per consentire l'accesso in rete ai servizi; l'utente, utilizzando il proprio codice fiscale in qualita' di codice identificativo, in abbinamento con la password ricevuta, puo' collegarsi al sito Internet di riferimento per ricevere on-line il PINCODE, necessario alla trasmissione telematica dei dati. L'abilitazione concessa dal SAC agli utenti ha validita' annuale e si intende automaticamente rinnovata, salvo le ipotesi di rinuncia da parte dell'utente o di revoca comunicata dalla struttura di appartenenza. L'abilitazione al SAC ha effetto a partire dallo stesso giorno lavorativo del rilascio della password da parte dell'amministrazione competente. Presso il sito internet del MEF e/o dell'INPS l'utente trovera' le istruzioni e gli altri strumenti idonei al corretto utilizzo del SAC (manuale operativo, modalita' di accesso alla rete, regole per l'utilizzo della CIE/CNS, ecc.). 4.1. Revoca dell'abilitazione al SAC. L'abilitazione al SAC puo' essere revocata con effetto immediato dall'amministrazione di competenza (MEF/INPS/REGIONI), al verificarsi della cessazione dell'attivita' o della sospensione della stessa determinata da circostanze previste dall'ordinamento vigente, fra le quali la grave violazione degli obblighi di riservatezza e sicurezza stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 5. Servizi. 5.1. Servizi di identificazione e autenticazione. I servizi di identificazione e di autenticazione degli utenti sono descritti dettagliatamente nel paragrafo 4. Il SAC, all'atto della ricezione dei messaggi, effettua le operazioni di autenticazione e autorizzazione del responsabile della trasmissione, tramite la verifica delle credenziali dell'utente. 5.2. Servizi agli utenti. Elenco dei servizi che saranno resi disponibili agli utenti del servizio: - funzionalita' di riconoscimento e verifica del documento acquisito; - invio di una singola prescrizione farmaceutica ovvero specialistica; - invio di un gruppo di prescrizioni farmaceutiche ovvero specialistiche; - invio di una singola certificazione di malattia INPS; - invio di certificazioni di malattia INPS effettuate senza il supporto informatico; - richiesta di effettuazione della visita di controllo; - ricevute per ogni singolo invio di ricette; - elenco dei ricettari in carico; - statistiche sugli invii effettuati. 5.3. Servizi di attestazione della ricezione. Il SAC attesta l'avvenuta ricezione di ogni documento mediante una ricevuta di conferma. Le informazioni minime ivi presenti sono: esito della trasmissione; data e ora di ricezione del messaggio; identificativo univoco di trasmissione attribuito al messaggio dal SAC all'atto di ricezione dello stesso; tipologia di messaggio trasmesso; dimensioni del messaggio trasmesso. 5.4. Servizi di supporto agli utenti. Nell'ambito degli accordi di cooperazione il MEF e l'INPS garantiscono adeguati servizi di assistenza agli utenti. 5.5. Frequenza temporale di trasmissione dei dati. I documenti devono essere inviati al SAC a fronte del verificarsi di ogni evento ovvero con frequenza giornaliera. Per i certificati di malattia l'invio deve essere effettuato contestualmente alla visita medica e nei casi di visita domiciliare entro le ventiquattrore successive alla visita stessa. Le informazioni inerenti le prescrizioni effettuate attraverso le visite domiciliari o in condizioni che non consentono l'invio tempestivo dei dati, verranno stabilite con le ulteriori disposizioni attuative di cui al comma 4 dell'art. 4 5.6. Standard tecnologici per la predisposizione dei dati. L'utente, sia nel caso A che nel caso B descritti al paragrafo 3.1, deve provvedere alla creazione e alla predisposizione di documenti conformi alle specifiche dell'Extensible Markup Language (XML) 1.0 (raccomandazione W3C 10 febbraio 1998) e secondo lo standard HL7 CDA Release 2.0. Gli schemi standard dei documenti in formato HL7 CDA Release 2.0 contenenti le definizioni delle strutture dei dati dei messaggi da trasmettere, saranno resi pubblicati, nella loro versione aggiornata, sui siti Internet del CNIPA, del MEF e dell'INPS. Nel caso previsto dalla lettera A) del paragrafo 3.1, gli schemi standard dei documenti potranno, in via transitoria, essere diversi, purche' siano garantite le informazioni minime richieste. Le strutture dei dati e le modalita' di interscambio degli stessi in cooperazione applicativa saranno oggetto degli accordi di servizio di cui all'art. 17, comma 1, lettera h) del Codice ed in conformita' alle regole tecniche di cui all'art. 71, comma 1-bis, del Codice medesimo. 6. Sistema pubblico di connettivita'. Le trasmissioni telematiche devono avvenire nel rispetto delle regole tecniche del SPC. Per l'accesso ai servizi gli utenti dovranno avvalersi di un collegamento da realizzare secondo una delle seguenti modalita': - connessione mediante le Community network istituite dalle Regioni per garantire il rispetto dei requisiti previsti dalle regole tecniche approvate dalla Commissione di Coordinamento SPC di cui all'art. 80 del Codice; - connessione attraverso i fornitori qualificati SPC previsti dall'art. 82 del Codice. Il SAC, qualora non siano disponibili infrastrutture tecnologiche territoriali, rende comunque disponibile, senza oneri aggiuntivi, l'accesso alla rete. Le caratteristiche minime di tali apparecchiature comprese quelle per la connessione in rete sono pubblicate sui siti Internet del MEF e dell'INPS.