(Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 11)
                              Art. 11. 
                   Soggetti obbligati al pagamento 
 
  1.  Sono  obbligati  al   pagamento   dell'imposta   ipotecaria   e
dell'imposta catastale coloro che richiedono  le  formalita'  di  cui
all'art. 1 e le volture di cui all'art. 10  e  i  pubblici  ufficiali
obbligati al pagamento dell'imposta di registro o dell'imposta  sulle
successioni  e  donazioni,  relativamente  agli  atti  ai  quali   si
riferisce la formalita' o la voltura. 
  2. Sono inoltre solidalmente tenuti al pagamento delle imposte,  di
cui al comma 1, tutti coloro nel cui interesse e' stata richiesta  la
formalita' o la voltura e, nel caso  di  iscrizioni  e  rinnovazioni,
anche i debitori  contro  i  quali  e'  stata  iscritta  o  rinnovata
l'ipoteca.