(Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 12)
                               Art. 12. 
                          Uffici competenti 
  1. Gli uffici del registro sono competenti per l'imposta  catastale
e  per  l'imposta  ipotecaria  relative   ad   atti   che   importano
trasferimenti di beni immobili ovvero costituzione o trasferimento di
diritti reali immobiliari di godimento e sulle trascrizioni  relative
a certificati di successione. Gli  uffici  dei  registri  immobiliari
sono competenti per l'imposta ipotecaria sulle altre  formalita'  che
vi sono soggette.