(Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 12)
Art. 12.
Uffici competenti
1. Gli uffici del registro sono competenti per l'imposta catastale
e per l'imposta ipotecaria relative ad atti che importano
trasferimenti di beni immobili ovvero costituzione o trasferimento di
diritti reali immobiliari di godimento e sulle trascrizioni relative
a certificati di successione. Gli uffici dei registri immobiliari
sono competenti per l'imposta ipotecaria sulle altre formalita' che
vi sono soggette.