(Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 13)
                               Art. 13. 
                        Procedimenti e termini 
  1. Per l'accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecaria  e
catastale,  per  la  irrogazione  delle  relative  sanzioni,  per  le
modalita' e i termini della riscossione e  per  la  prescrizione,  si
applicano, in  quanto  non  disposto  nel  presente  testo  unico  le
disposizioni relative all'imposta di  registro  e  all'imposta  sulle
successioni e donazioni. 
  2.  Gli  uffici  dei  registri  immobiliari  riscuotono   l'imposta
ipotecaria  di  loro  competenza  all'atto  della   richiesta   della
formalita'. 
  3. Il pagamento delle imposte non puo' essere dilazionato. 
  4. Gli interessi di mora sulle somme dovute all'erario e su  quelle
da rimborsare al contribuente si applicano nella misura del 4,50  per
cento per ogni semestre compiuto.