(Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 14)
                               Art. 14. 
                  Prova del pagamento delle imposte 
  1. La prova dell'avvenuto pagamento delle imposte puo' essere  data
solo nei modi stabiliti nei successivi commi 2, 3 e 4. 
  2. L'ufficio dei registri immobiliari indica le  somme  pagate,  in
lettere e in cifre, sulla certificazione da  apporre  a  prova  della
eseguita formalita' e sulla nota da esso trattenuta. 
   3. Nel caso previsto dall'art. 4, comma  2,  l'ufficio  presso  il
quale e' eseguita la  formalita'  col  pagamento  dell'imposta  fissa
ritira dalla parte la copia ivi prevista; se  e'  stata  attivata  la
meccanizzazione dei servizi, nella certificazione di cui al comma  2,
deve essere indicato, in luogo dei numeri  dei  registri  generale  e
particolare, il numero  di  presentazione  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art. 2678 del codice civile. 
  4. Le imposte riscosse dall'ufficio del registro sono distintamente
annotate sugli atti, sulle sentenze, sulle denunzie e sulle quietanze
rilasciate a prova dell'eseguito pagamento delle imposte di  registro
e sulle successioni e  donazioni,  nonche'  sulle  copie  dei  titoli
registrati. 
 
          Nota all'art. 14: 
             - Il  testo  dell'art.  2678  del  codice  civile,  come
          sostituito dall'art. 10 della legge 27  febbraio  1985,  n.
          52, e' il seguente: 
             "Art. 2678 (Registro generale).  -  Il  conservatore  e'
          obbligato a tenere un registro generale  d'ordine,  in  cui
          giornalmente   deve   annotare,   secondo    l'ordine    di
          presentazione, ogni titolo che gli e' rimesso  perche'  sia
          trascritto, iscritto o annotato. 
             Questo registro, deve indicare il  numero  d'ordine,  il
          giorno  della  richiesta   ed   il   relativo   numero   di
          presentazione, la persona dell'esibitore e le  persone  per
          cui la richiesta e' fatta, i titoli presentati con la nota,
          l'oggetto della richiesta, e cioe' se questa e'  fatta  per
          trascrizione,  per  iscrizione  o  per  annotazione,  e  le
          persone riguardo alle quali la trascrizione, l'iscrizione o
          l'annotazione si deve eseguire. 
             Appena avvenuta l'accettazione del titolo e della  nota,
          il conservatore ne  deve  dare  ricevuta  in  carta  libera
          all'esibitore,   senza   spesa;   la   ricevuta    contiene
          l'indicazione del numero di presentazione".