Art. 14. Prova del pagamento delle imposte 1. La prova dell'avvenuto pagamento delle imposte puo' essere data solo nei modi stabiliti nei successivi commi 2, 3 e 4. 2. L'ufficio dei registri immobiliari indica le somme pagate, in lettere e in cifre, sulla certificazione da apporre a prova della eseguita formalita' e sulla nota da esso trattenuta. 3. Nel caso previsto dall'art. 4, comma 2, l'ufficio presso il quale e' eseguita la formalita' col pagamento dell'imposta fissa ritira dalla parte la copia ivi prevista; se e' stata attivata la meccanizzazione dei servizi, nella certificazione di cui al comma 2, deve essere indicato, in luogo dei numeri dei registri generale e particolare, il numero di presentazione di cui all'ultimo comma dell'art. 2678 del codice civile. 4. Le imposte riscosse dall'ufficio del registro sono distintamente annotate sugli atti, sulle sentenze, sulle denunzie e sulle quietanze rilasciate a prova dell'eseguito pagamento delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, nonche' sulle copie dei titoli registrati.
Nota all'art. 14: - Il testo dell'art. 2678 del codice civile, come sostituito dall'art. 10 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e' il seguente: "Art. 2678 (Registro generale). - Il conservatore e' obbligato a tenere un registro generale d'ordine, in cui giornalmente deve annotare, secondo l'ordine di presentazione, ogni titolo che gli e' rimesso perche' sia trascritto, iscritto o annotato. Questo registro, deve indicare il numero d'ordine, il giorno della richiesta ed il relativo numero di presentazione, la persona dell'esibitore e le persone per cui la richiesta e' fatta, i titoli presentati con la nota, l'oggetto della richiesta, e cioe' se questa e' fatta per trascrizione, per iscrizione o per annotazione, e le persone riguardo alle quali la trascrizione, l'iscrizione o l'annotazione si deve eseguire. Appena avvenuta l'accettazione del titolo e della nota, il conservatore ne deve dare ricevuta in carta libera all'esibitore, senza spesa; la ricevuta contiene l'indicazione del numero di presentazione".