(Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 15)
                               Art. 15. 
Esecuzione  di  formalita'  e  di  volture  senza  previo   pagamento
                            dell'imposta 
  1. Possono essere  eseguite  anche  senza  previo  pagamento  delle
imposte: 
    a) le iscrizioni, rinnovazioni ed annotazioni che sono  richieste
dal  pubblico  ministero  nell'interesse  di  privati,  da   pubblici
ufficiali e da privati in virtu'  di  un  obbligo  loro  imposto  per
legge; 
    b) le formalita' e le  volture  richieste  dalle  amministrazioni
dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri. 
  2. L'ufficio competente indica l'imposta dovuta  sui  documenti  di
cui all'art. 14 e procede alla riscossione.