(Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 16)
                               Art. 16. 
              Formalita' e volture da eseguirsi a debito 
  1. Sono eseguite con prenotazione a debito dell'imposta,  salvo  il
recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi: 
    a) le trascrizioni del sequestro conservativo di cui all'art. 316
del codice di procedura penale; 
    b) le iscrizioni di cui all'art. 26 della legge 7  gennaio  1929,
n. 4; 
    c) le trascrizioni degli atti indicati nel comma  2  dell'art.  6
quando presso la cancelleria giudiziaria non esiste deposito  per  le
spese; 
    d) le formalita' e le volture richieste nei  procedimenti  civili
nell'interesse dello Stato e di persone fisiche o giuridiche  ammesse
al gratuito patrocinio; 
    e) le formalita' e le volture relative a procedure di  fallimento
e ad altre procedure concorsuali. 
  2. Nei casi di cui alle lettere a)  e  b)  del  comma  1  l'imposta
prenotata  e'  riscossa  in   ragione   della   somma   che   risulta
definitivamente dovuta. 
 
          Note all'art. 16: 
             - Il testo dell'art. 316 del codice di procedura  penale
          e' il seguente: 
             "Art. 316 (Presupposti ed effetti del provvedimento).  -
          1. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino  o  si
          disperdano  le  garanzie  per  il  pagamento   della   pena
          pecuniaria, delle spese di procedimento  e  di  ogni  altra
          somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero,
          in ogni stato e grado del processo  di  merito,  chiede  il
          sequestro  conservativo  dei   beni   mobili   o   immobili
          dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti
          in cui la legge ne consente il pignoramento. 
             2. Se vi e' fondata ragione di ritenere che  manchino  o
          si  disperdano  le  garanzie  delle   obbligazioni   civili
          derivanti dal reato,  la  parte  civile  puo'  chiedere  il
          sequestro  conservativo  dei  beni  dell'imputato   o   del
          responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1. 
             3.  Il  sequestro  disposto  a  richiesta  del  pubblico
          ministero giova anche alla parte civile. 
             4. Per effetto del  sequestro  i  crediti  indicati  nei
          commi 1 e 2 si considerano privilegiati,  rispetto  a  ogni
          altro credito non  privilegiato  di  data  anteriore  e  ai
          crediti  sorti  posteriormente,  salvi,  in  ogni  caso,  i
          privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei  tributi".
          - Il testo dell'art. 26  della  legge  n.  4/1929,  recante
          norme generali per la repressione  delle  violazioni  delle
          leggi finanziarie, e' il seguente: 
             "Art. 26. - In base al processo verbale di constatazione
          della violazione di una norma per la  quale  sia  stabilita
          una pena pecuniaria, e quando vi sia pericolo nel  ritardo,
          l'intendente puo'  chiedere  al  presidente  del  tribunale
          competente la inscrizione di ipoteca legale  sui  beni  del
          trasgressore, od anche  l'autorizzazione  di  procedere,  a
          mezzo dell'ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo
          sui beni mobili del trasgressore. 
             Le precedenti disposizioni si applicano anche contro  le
          persone e gli enti civilmente responsabili  dell'ammenda  o
          delle pene pecuniarie, a norma degli articoli 9, 10 e 12".