(Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 17)
                               Art. 17. 
                              Decadenza 
  1. Le imposte da corrispondere  agli  uffici  del  registro  devono
essere richieste entro gli stessi termini di decadenza  stabiliti  in
materia di imposta di registro  o  di  imposta  sulle  successioni  e
donazioni. 
  2. Le imposte da corrispondere agli uffici dei registri immobiliari
devono essere richieste, a pena di  decadenza,  entro  tre  anni  dal
giorno in cui e' stata eseguita la relativa formalita' o entro cinque
anni dalla scadenza del termine  entro  il  quale  la  stessa  doveva
essere richiesta. L'intervenuta decadenza non dispensa dal  pagamento
dell'imposta nel caso di successiva richiesta della formalita'. 
  3. Le soprattasse e le pene pecuniarie per le violazioni alle norme
del  presente  testo  unico  devono  essere  applicate,  a  pena   di
decadenza, nel termine stabilito per l'accertamento dell'imposta  cui
si riferiscono e, se questa non e' dovuta, nel termine di cinque anni
dal giorno in cui e' avvenuta la violazione. 
  4. I privilegi previsti a garanzia dei crediti dello Stato  per  le
imposte ipotecaria e catastale si estinguono col  decorso  di  cinque
anni dalla data di registrazione dell'atto o dalla  data  in  cui  e'
stata eseguita o doveva essere eseguita la formalita' o la voltura. 
  5. La restituzione delle imposte,  soprattasse  e  pene  pecuniarie
indebitamente pagate deve essere  richiesta,  a  pena  di  decadenza,
entro tre anni dal giorno del pagamento  ovvero,  se  posteriore,  da
quello in cui e' sorto il diritto alla restituzione.