(Tabella A)
                                                            TABELLA A 
                                                         (Articolo 8) 
              REGOLE TECNICHE PER GLI INTERVENTI DI CUI 
            ALL'ARTICOLO 8 NEL CASO DI EDIFICI ESISTENTI 
    

Strutture da coibentare     L'intervento  deve  comportare  un aumento
                            della  resistenza termica della superficie
                            trattata  almeno pari a R=a (m2 oC h/kcal)
                            ,dove (immagine)  t e' il salto termico di
                            progetto definito dall'articolo 21 del de-
                            creto del  Presidente della  Repubblica n.
                            1052 del 28 giugno 1977, e "a" e' il coef-
                            ficente  indicato di seguito per i diversi
                            interventi.
       
Sottotetti                        a = 0,1
Terrazzi e porticati              a = 0,04
Pareti d'ambito isolate
dall'esterno                      a = 0,04
Pareti d'ambito isolate
nell'intercapedine                Senza limitazione.
Pareti d'ambito isolate
dall'interno                      a = 0,04
Doppi vetri                  Ammessi  all'incentivo  solo  nelle  zone
                             climatiche D,  E  ed  F,  del  territorio
                             nazionale  come  definite dal decreto del
                             Ministro  dell'industria, del commercio e
                             dell'artigianato  10 marzo 1977 e purche'
                             sia  assicurata  una  tenuta all'aria dei
                             serramenti  corrispondente al meno ad una
                             permeabilita'  all'aria inferiore a 6 mc/
                             ora per ml (metro lineare)di giunto apri-
                             bile e di 20  mc/ora per mq di superficie
                             apribile  in corrispondenza di una diffe-
                             renza di pressione di 100 Pascal.
       
Tubazione di adduzione
dell'acqua calda             Ammessa all'incentivo  solo  la  spesa di
                             fornitura del  materiale isolante (non le
                             eventuali opere murarie).