TABELLA A (Articolo 8) REGOLE TECNICHE PER GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 8 NEL CASO DI EDIFICI ESISTENTI Strutture da coibentare L'intervento deve comportare un aumento della resistenza termica della superficie trattata almeno pari a R=a (m2 oC h/kcal) ,dove (immagine) t e' il salto termico di progetto definito dall'articolo 21 del de- creto del Presidente della Repubblica n. 1052 del 28 giugno 1977, e "a" e' il coef- ficente indicato di seguito per i diversi interventi. Sottotetti a = 0,1 Terrazzi e porticati a = 0,04 Pareti d'ambito isolate dall'esterno a = 0,04 Pareti d'ambito isolate nell'intercapedine Senza limitazione. Pareti d'ambito isolate dall'interno a = 0,04 Doppi vetri Ammessi all'incentivo solo nelle zone climatiche D, E ed F, del territorio nazionale come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 marzo 1977 e purche' sia assicurata una tenuta all'aria dei serramenti corrispondente al meno ad una permeabilita' all'aria inferiore a 6 mc/ ora per ml (metro lineare)di giunto apri- bile e di 20 mc/ora per mq di superficie apribile in corrispondenza di una diffe- renza di pressione di 100 Pascal. Tubazione di adduzione dell'acqua calda Ammessa all'incentivo solo la spesa di fornitura del materiale isolante (non le eventuali opere murarie).