(Convenzione- art. 23)
                             ARTICOLO 23 
 
Il testo dell'articolo V ter, aggiunto al  protocollo  allegato  alla
convenzione del 1968 dell'articolo 29 della convenzione  del  1978  e
modificato dall'articolo 9 della convenzione del 1982  e'  sostituito
dal testo seguente: 
"ARTICOLO V ter 
Nelle controversie tra il capitano ed un  membro  dell'equipaggio  di
una nave marittima immatricolata in Danimarca, in Grecia, in  Irlanda
o in Portogallo, relative alle  paghe  o  alle  altre  condizioni  di
servizio, gli organi giurisdizionali di uno Stato  contraente  devono
accertare se l'agente diplomatico o consolare competente per la  nave
e' stato informato della  controversia.  Essi  devono  sospendere  il
processo fintanto che tale  agente  non  sia  stato  informato.  Essi
devono dichiarare d'ufficio la propria incompetenza se  tale  agente,
debitamente informato, ha esercitato le attribuzioni  riconosciutegli
in materia da una convenzione consolare o, in mancanza  di  una  tale
convenzione, ha sollevato obiezioni sulla competenza entro il termine 
assegnatogli."