ARTICOLO 23 Il testo dell'articolo V ter, aggiunto al protocollo allegato alla convenzione del 1968 dell'articolo 29 della convenzione del 1978 e modificato dall'articolo 9 della convenzione del 1982 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO V ter Nelle controversie tra il capitano ed un membro dell'equipaggio di una nave marittima immatricolata in Danimarca, in Grecia, in Irlanda o in Portogallo, relative alle paghe o alle altre condizioni di servizio, gli organi giurisdizionali di uno Stato contraente devono accertare se l'agente diplomatico o consolare competente per la nave e' stato informato della controversia. Essi devono sospendere il processo fintanto che tale agente non sia stato informato. Essi devono dichiarare d'ufficio la propria incompetenza se tale agente, debitamente informato, ha esercitato le attribuzioni riconosciutegli in materia da una convenzione consolare o, in mancanza di una tale convenzione, ha sollevato obiezioni sulla competenza entro il termine assegnatogli."