(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO A
                 DISPOSIZIONI SUI MISURATORI FISCALI
                      DISCIPLINATI DAL CAPO III
1. Memoria fiscale.
   Prima o all'atto dell'installazione dell'apparecchio nella memoria
fiscale devono essere scritti in  maniera  non  modificabile  i  dati
identificativi  dell'utente,  il  numero  e la data di iscrizione nel
registro degli esercenti il commercio (REC),  la  citta'  sede  della
camera  di  commercio,  industria,  agricoltura  e  artigianato ed il
numero di partita  IVA.  I  predetti  elementi  devono  poter  essere
visualizzati e stampati a seguito di apposito comando da tastiera.
 2. Alimentazione elettrica.
   L'energia  elettrica  per  il  funzionamento  del  misuratore puo'
essere fornita dalle sottoindicate fonti, nel rispetto in  ogni  caso
del requisito di cui alla lettera d) del successivo punto 3.1.
   2.1.  Batteria interna accessibile solo a seguito di rimozione del
bollo fiscale. Deve essere in grado di  fornire  energia  sufficiente
per  l'emissione  di  500  scontrini  da  15  linee  per 15 caratteri
ciascuno, nell'arco di otto ore.
   L'apparecchio deve disporre di apposito rilevatore che avvisi  del
prossimo esaurimento della batteria stessa.
   Il  rilevatore  deve produrre una segnalazione acustica e/o visiva
allorche' la batteria sia prossima all'esaurimento: la  quantita'  di
energia residua deve garantire l'emissione di almeno 120 scontrini da
15 linee per 15 caratteri ciascuno.
   2.2.  Batteria  incorporata, accessibile senza rimozione del bollo
fiscale, o associata al misuratore fiscale ovvero gruppo elettrogeno.
Il misuratore deve disporre di batteria di riserva, che sia in  grado
di  garantire  l'emissione  di  almeno  120 scontrini, ciascuno da 15
linee per 15  caratteri,  e  le  cui  caratteristiche  devono  essere
riportate sul libretto di dotazione del misuratore medesimo. In luogo
della  batteria di riserva puo' essere prevista la disponibilita' sul
luogo di installazione del misuratore della fonte di energia  di  cui
al punto 2.3 seguente.
   2.3. Rete elettrica.
3. Esame del modello.
   3.1.   Si   applicano   le   disposizioni  di  cui  al  punto  2.2
dell'allegato A del decreto ministeriale 23 marzo 1983  e  successive
modificazioni,   tenendo   conto,   ai  fini  della  valutazione  del
comportamento dell'apparecchio nelle normali condizioni  di  impiego,
prevista al punto 2.2.1 dello stesso allegato, che, in relazione alle
particolari  condizioni  di utilizzazione degli apparecchi misuratori
fiscali  contemplati  dal  capo  III,  gli  stessi  devono  possedere
oggettivi requisiti di:
     a) facile trasportabilita';
     b)   opportune   dimensioni   di  ingombro,  in  relazione  alle
utilizzazioni di potenziale destinazione;
     c) idoneita' al funzionamento in luoghi aperti;
     d) alimentazione a bassa tensione in corrente continua.
   3.1.1. Per le bilance elettroniche munite di stampante, in sede di
valutazione del loro comportamento ai sensi del punto 3.1 precedente,
si  prendono  in  considerazione  le prove sperimentali cui le stesse
sono  state  sottoposte,  in  conformita'   di   norme   CEE   o   di
raccomandazioni internazionali sulla metrologia legale, ai fini della
loro approvazione sotto il profilo metrologico da parte del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
   3.2. Prove sperimentali.
   Oltre  ad  ogni altra prova che la commissione ritenga necessaria,
sono effettuate prove rivolte ad accertare il regolare  funzionamento
sotto   l'influenza   dei   seguenti   fattori   alle  condizioni  in
corrispondenza specificate:
   3.2.1. Temperatura: nell'intervallo da - 10 C a  +  45  C  o  in
quello piu' ampio da riportare sulla targhetta fiscale e sul libretto
di dotazione fiscale che contenga comunque l'intervallo predetto.
   Per  i  modelli  di  misuratori  che  impieghino  dispositivi  non
certificati all'origine dal relativo produttore per il  funzionamento
nell'intervallo  sopra  specificato,  il produttore o importatore del
misuratore deve integrare la documentazione da allegare alla  domanda
di  approvazione  con  il  rapporto  delle  prove  effettuate  atte a
dimostrare il regolare funzionamento dei predetti  dispositivi  nello
stesso  intervallo, accompagnandolo con una dichiarazione che attesti
sotto  la  sua  responsabilita'  tale  regolare  funzionamento  nelle
condizioni previste.
   3.2.2. Umidita' relativa: nell'intervallo da 20% a 90%.
   3.2.3. Alimentazione elettrica.
   3.2.3.1. Nei casi di cui ai punti 2.1 e 2.2 si accerta l'idoneita'
funzionale  del  sensore  e  delle  batterie, rispettivamente ai fini
della  segnalazione  prevista  e  dell'emissibilita'   in   scontrini
prescritta   in   diverse   condizioni   di  temperatura  all'interno
dell'intervallo termico di cui al punto 3.2.1.
   3.2.3.2. Nei misuratori che possono essere alimentati soltanto  od
anche  mediante  collegamento  con  la  rete  elettrica  o con gruppo
elettrogeno: nell'intervallo da - 15% a + 10% della tensione nominale
di rete.