ALLEGATO A DISPOSIZIONI SUI MISURATORI FISCALI DISCIPLINATI DAL CAPO III 1. Memoria fiscale. Prima o all'atto dell'installazione dell'apparecchio nella memoria fiscale devono essere scritti in maniera non modificabile i dati identificativi dell'utente, il numero e la data di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio (REC), la citta' sede della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato ed il numero di partita IVA. I predetti elementi devono poter essere visualizzati e stampati a seguito di apposito comando da tastiera. 2. Alimentazione elettrica. L'energia elettrica per il funzionamento del misuratore puo' essere fornita dalle sottoindicate fonti, nel rispetto in ogni caso del requisito di cui alla lettera d) del successivo punto 3.1. 2.1. Batteria interna accessibile solo a seguito di rimozione del bollo fiscale. Deve essere in grado di fornire energia sufficiente per l'emissione di 500 scontrini da 15 linee per 15 caratteri ciascuno, nell'arco di otto ore. L'apparecchio deve disporre di apposito rilevatore che avvisi del prossimo esaurimento della batteria stessa. Il rilevatore deve produrre una segnalazione acustica e/o visiva allorche' la batteria sia prossima all'esaurimento: la quantita' di energia residua deve garantire l'emissione di almeno 120 scontrini da 15 linee per 15 caratteri ciascuno. 2.2. Batteria incorporata, accessibile senza rimozione del bollo fiscale, o associata al misuratore fiscale ovvero gruppo elettrogeno. Il misuratore deve disporre di batteria di riserva, che sia in grado di garantire l'emissione di almeno 120 scontrini, ciascuno da 15 linee per 15 caratteri, e le cui caratteristiche devono essere riportate sul libretto di dotazione del misuratore medesimo. In luogo della batteria di riserva puo' essere prevista la disponibilita' sul luogo di installazione del misuratore della fonte di energia di cui al punto 2.3 seguente. 2.3. Rete elettrica. 3. Esame del modello. 3.1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 2.2 dell'allegato A del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive modificazioni, tenendo conto, ai fini della valutazione del comportamento dell'apparecchio nelle normali condizioni di impiego, prevista al punto 2.2.1 dello stesso allegato, che, in relazione alle particolari condizioni di utilizzazione degli apparecchi misuratori fiscali contemplati dal capo III, gli stessi devono possedere oggettivi requisiti di: a) facile trasportabilita'; b) opportune dimensioni di ingombro, in relazione alle utilizzazioni di potenziale destinazione; c) idoneita' al funzionamento in luoghi aperti; d) alimentazione a bassa tensione in corrente continua. 3.1.1. Per le bilance elettroniche munite di stampante, in sede di valutazione del loro comportamento ai sensi del punto 3.1 precedente, si prendono in considerazione le prove sperimentali cui le stesse sono state sottoposte, in conformita' di norme CEE o di raccomandazioni internazionali sulla metrologia legale, ai fini della loro approvazione sotto il profilo metrologico da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3.2. Prove sperimentali. Oltre ad ogni altra prova che la commissione ritenga necessaria, sono effettuate prove rivolte ad accertare il regolare funzionamento sotto l'influenza dei seguenti fattori alle condizioni in corrispondenza specificate: 3.2.1. Temperatura: nell'intervallo da - 10 C a + 45 C o in quello piu' ampio da riportare sulla targhetta fiscale e sul libretto di dotazione fiscale che contenga comunque l'intervallo predetto. Per i modelli di misuratori che impieghino dispositivi non certificati all'origine dal relativo produttore per il funzionamento nell'intervallo sopra specificato, il produttore o importatore del misuratore deve integrare la documentazione da allegare alla domanda di approvazione con il rapporto delle prove effettuate atte a dimostrare il regolare funzionamento dei predetti dispositivi nello stesso intervallo, accompagnandolo con una dichiarazione che attesti sotto la sua responsabilita' tale regolare funzionamento nelle condizioni previste. 3.2.2. Umidita' relativa: nell'intervallo da 20% a 90%. 3.2.3. Alimentazione elettrica. 3.2.3.1. Nei casi di cui ai punti 2.1 e 2.2 si accerta l'idoneita' funzionale del sensore e delle batterie, rispettivamente ai fini della segnalazione prevista e dell'emissibilita' in scontrini prescritta in diverse condizioni di temperatura all'interno dell'intervallo termico di cui al punto 3.2.1. 3.2.3.2. Nei misuratori che possono essere alimentati soltanto od anche mediante collegamento con la rete elettrica o con gruppo elettrogeno: nell'intervallo da - 15% a + 10% della tensione nominale di rete.