ALLEGATO A Capitolo I CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA DELLO SPERMA I centri di raccolta dello sperma devono: a) essere posti in permanenza sotto la sorveglianza di un veterinario responsabile di un centro; b) disporre almeno di: i) opportuni locali di stabulazione degli animali, con possibilita' di isolamento; ii) impianti per la raccolta dello sperma, comprendenti un lo- cale separato per la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione delle attrezzature; iii) un locale per il trattamento dello sperma, il quale non deve trovarsi necessariamente nello stesso luogo; iv) un locale di immagazzinamento dello sperma, il quale non deve trovarsi necessariamente nello stesso luogo; c) essere costruiti od isolati in modo da prevenire qualsiasi contatto col bestiame che si trovi al di fuori di essi; d) essere costruiti in modo che i locali di stabulazione degli animali e quelli di raccolta, di trattamento e di immagazzinamento dello sperma possano essere agevolmente puliti e disinfettati; e) disporre di locali di isolamento privi di comunicazione diretta con quelli destinati alla normale stabulazione degli animali; f) essere progettati in modo che i locali di stabulazione degli animali siano materialmente separati dai locali di trattamento dello sperma e che ambedue siano separati dal locale di immagazzinamento dello sperma. Capitolo II CONDIZIONI RELATIVE ALLA SORVEGLIANZA DEI CENTRI DI RACCOLTA DELLO SPERMA I centri di raccolta devono: a) essere sorvegliati in modo che in essi siano ospitati soltanto animali della specie di cui deve essere raccolto lo sperma; tuttavia possono essere ammessi gli altri animali domestici assolutamente necessari al funzionamento normale del centro di raccolta, sempreche' essi non presentino alcun rischio di infezione per gli animali delle specie il cui sperma deve essere raccolto e soddisfino le condizioni stabilite dal veterinario responsabile del centro; b) essere sorvegliati per accertare che siano tenuti un registro di tutti i bovini presenti presso lo stabilimento, con l'annotazione di tutti i particolari relativi alla razza, alla data di nascita ed all'identificazione di ciascuno di essi, nonche' un registro concernente tutti i controlli relativi alle malattie e tutte le vaccinazioni effettuate e contenenti dati provenienti dal fascicolo sullo stato di malattia o di salute di ciascun animale; c) essere soggetti a regolari ispezioni effettuate almeno due volte all'anno da un veterinario ufficiale, nel corso delle quali saranno controllate continuamente le condizioni di riconoscimento e sorveglianza; d) beneficiare di una sorveglianza che impedisca l'accesso delle persone non autorizzate. Devono inoltre essere autorizzate le visite secondo le condizioni stabilite dal veterinario responsabile del centro; e) disporre di personale tecnicamente competente, adeguatamente addestrato ai procedimenti di disinfezione e alle tecniche igieniche per il controllo della propagazione delle malattie; f) essere soggetti ad appropriata sorveglianza, tale da assicurare che: i) in ogni centro riconosciuto possa essere trattato ed immagazzinato soltanto sperma raccolto presso un centro riconosciuto senza venire in contatto con alcun altro sperma. Lo sperma che non sia stato raccolto presso un centro riconosciuto puo' comunque essere trattato presso un centro riconosciuto a condizione che: - detto sperma sia ottenuto da bovini che soddisfano le condizioni prescritte all'allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettera d), punti i), ii), iii) e v); - il trattamento sia effettuato con attrezzature diverse o in un momento diverso da quello in cui e' trattato lo sperma destinato agli scambi intracomunitari. In questo ultimo caso le attrezzature devono essere pulite e sterilizzate dopo l'uso; - questo sperma non possa essere oggetto di scambi intracomunitari e non possa, in nessun momento, entrare in contatto o essere immagazzinato con sperma destinato agli scambi intracomunitari; - questo sperma sia identificabile attraverso l'apposizione di un marchio distinto rispetto a quello previsto dal punto vii); ii) la raccolta, il trattamento e l'immagazzinamento dello sperma possano aver luogo soltanto negli appositi locali, nelle piu' rigorose condizioni igieniche; iii) ogni parte di apparecchiatura che venga a contatto con lo sperma o con l'animale donatore durante la raccolta e il trattamento sia opportunamente disinfettata prima dell'impiego; iv) i prodotti di origine animale impiegati per il trattamento dello sperma - compresi additivi o un diluente - siano stati ottenuti da fonti che non presentino alcun rischio per la salute o siano stati trattati prima dell'uso in maniera da impedire tale tipo di rischi; v) i recipienti destinati all'immagazzinamento e al trasporto siano opportunamente disinfettati o sterilizzati prima dell'inizio del riempimento; vi) l'agente criogeno impiegato non sia stato adoperato in precedenza per altri prodotti di origine animale; vii) ogni singola dose di sperma sia chiaramente contrassegnata con indicazioni che permettano di determinare agevolmente la data di raccolta, la razza e l'identificazione dell'animale donatore e il nome del centro, eventualmente mediante codice. Le caratteristiche ed il modello di questo marchio saranno stabiliti secondo la procedura di cui all'art. 19 della direttiva 88/407/CEE del 14 giugno 1988.