(Allegato A)
                             ALLEGATO A 
 
                             Capitolo I 
 
CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA DELLO SPERMA 
    I centri di raccolta dello sperma devono: 
     a) essere posti  in  permanenza  sotto  la  sorveglianza  di  un
veterinario responsabile di un centro; 
     b) disporre almeno di: 
     i)  opportuni  locali  di  stabulazione   degli   animali,   con
possibilita' di isolamento; 
     ii) impianti per la raccolta dello sperma, comprendenti  un  lo-
cale separato per la pulizia, la disinfezione  e  la  sterilizzazione
delle attrezzature; 
     iii) un locale per il trattamento dello  sperma,  il  quale  non
deve trovarsi necessariamente nello stesso luogo; 
     iv) un locale di immagazzinamento dello  sperma,  il  quale  non
deve trovarsi necessariamente nello stesso luogo; 
     c) essere costruiti od isolati in modo  da  prevenire  qualsiasi
contatto col bestiame che si trovi al di fuori di essi; 
     d) essere costruiti in modo che i locali di  stabulazione  degli
animali e quelli di raccolta, di trattamento  e  di  immagazzinamento
dello sperma possano essere agevolmente puliti e disinfettati; 
     e) disporre di  locali  di  isolamento  privi  di  comunicazione
diretta con quelli destinati alla normale stabulazione degli animali; 
     f) essere progettati in modo che i locali di stabulazione  degli
animali siano materialmente separati dai locali di trattamento  dello
sperma e che ambedue siano separati dal  locale  di  immagazzinamento
dello sperma. 
 
                             Capitolo II 
 
CONDIZIONI RELATIVE ALLA SORVEGLIANZA DEI CENTRI DI RACCOLTA DELLO 
SPERMA 
   I centri di raccolta devono: 
     a) essere  sorvegliati  in  modo  che  in  essi  siano  ospitati
soltanto animali della specie di cui deve essere raccolto lo  sperma;
tuttavia  possono  essere  ammessi  gli   altri   animali   domestici
assolutamente  necessari  al  funzionamento  normale  del  centro  di
raccolta, sempreche' essi non presentino alcun rischio  di  infezione
per gli animali delle specie il cui sperma  deve  essere  raccolto  e
soddisfino le condizioni stabilite dal veterinario  responsabile  del
centro; 
     b) essere sorvegliati per accertare che siano tenuti un registro
di tutti i bovini presenti presso lo stabilimento, con  l'annotazione
di tutti i particolari relativi alla razza, alla data di  nascita  ed
all'identificazione  di  ciascuno  di  essi,  nonche'   un   registro
concernente tutti i controlli  relativi  alle  malattie  e  tutte  le
vaccinazioni effettuate e contenenti dati provenienti  dal  fascicolo
sullo stato di malattia o di salute di ciascun animale; 
     c) essere soggetti a regolari ispezioni  effettuate  almeno  due
volte all'anno da un veterinario ufficiale,  nel  corso  delle  quali
saranno controllate continuamente le condizioni di  riconoscimento  e
sorveglianza; 
     d) beneficiare di una sorveglianza che impedisca l'accesso delle
persone non autorizzate. Devono inoltre essere autorizzate le  visite
secondo le condizioni  stabilite  dal  veterinario  responsabile  del
centro; 
     e) disporre di personale tecnicamente competente,  adeguatamente
addestrato ai procedimenti di disinfezione e alle tecniche  igieniche
per il controllo della propagazione delle malattie; 
     f)  essere  soggetti  ad  appropriata  sorveglianza,   tale   da
assicurare che: 
     i)  in  ogni  centro  riconosciuto  possa  essere  trattato   ed
immagazzinato soltanto sperma raccolto presso un centro  riconosciuto
senza venire in contatto con alcun altro sperma. Lo  sperma  che  non
sia stato raccolto presso un centro riconosciuto puo' comunque essere
trattato presso un centro riconosciuto a condizione che: 
     -  detto  sperma  sia  ottenuto  da  bovini  che  soddisfano  le
condizioni  prescritte  all'allegato  B,  capitolo  I,  paragrafo  1,
lettera d), punti i), ii), iii) e v); 
     - il trattamento sia effettuato con attrezzature diverse o in un
momento diverso da quello in cui e' trattato lo sperma destinato agli
scambi intracomunitari. In questo ultimo caso le attrezzature  devono
essere pulite e sterilizzate dopo l'uso; 
     -  questo  sperma   non   possa   essere   oggetto   di   scambi
intracomunitari e non possa, in nessun momento, entrare in contatto o
essere   immagazzinato   con    sperma    destinato    agli    scambi
intracomunitari; 
     - questo sperma sia identificabile attraverso  l'apposizione  di
un marchio distinto rispetto a quello previsto dal punto vii); 
     ii) la  raccolta,  il  trattamento  e  l'immagazzinamento  dello
sperma possano aver luogo soltanto negli appositi locali, nelle  piu'
rigorose condizioni igieniche; 
     iii) ogni parte di apparecchiatura che venga a contatto  con  lo
sperma o con l'animale donatore durante la raccolta e il  trattamento
sia opportunamente disinfettata prima dell'impiego; 
     iv) i prodotti di origine animale impiegati per  il  trattamento
dello sperma - compresi additivi o un diluente - siano stati ottenuti
da fonti che non presentino alcun rischio per la salute o siano stati
trattati prima dell'uso in maniera da impedire tale tipo di rischi; 
     v) i recipienti destinati all'immagazzinamento  e  al  trasporto
siano opportunamente disinfettati o  sterilizzati  prima  dell'inizio
del riempimento; 
     vi) l'agente criogeno  impiegato  non  sia  stato  adoperato  in
precedenza per altri prodotti di origine animale; 
     vii) ogni singola dose di sperma sia chiaramente  contrassegnata
con indicazioni che permettano di determinare agevolmente la data  di
raccolta, la razza e l'identificazione  dell'animale  donatore  e  il
nome del centro, eventualmente mediante codice. Le caratteristiche ed
il modello di questo marchio saranno stabiliti secondo  la  procedura
di cui all'art. 19 della direttiva 88/407/CEE del 14 giugno 1988.