Art. 5. 1. Il capitale sociale e' di Lire ...................... (Nota: Minimo 100 milioni). (Nota: Se trattasi di societa' per azioni, aggiungere quanto segue: Il capitale e diviso in numero ....... azioni nominative del valore di Lire ............ ciascuna). 2. Possono essere soci solo uno o piu' soggetti di cui al comma 2 del precedente art. 1. 3. Le quote (Nota: Ovvero le azioni) non sono trasferibili se non a favore dei soggetti di cui al precedente comma e non possono essere cedute in pegno o garanzia. (Nota: Puo' inserirsi la clausola di prelazione a favore dei soci per i trasferimenti di quote ovvero di azioni). 4. In caso di decesso del socio gli eredi hanno diritto al rimborso della quota in proporzione al patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio (c.c. art. 2437) a meno che uno o piu' soci siano disposti ad accollarsi la quota del defunto e gli altri soci lo consentano. La stessa regola si applica in caso di esproprio delle quote. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto degli eredi di chiedere una valutazione del patrimonio sociale sulla base della determinazione fatta da uno o piu' terzi da eleggere di comune accordo tra gli eredi e gli amministratori ovvero secondo quanto previsto dagli articoli 810 e seguenti del codice di procedura civile. Gli eredi hanno anche diritto a vendere a terzi, forniti dei requisiti di cui al terzo comma di questo articolo, la quota del socio defunto, salvo che uno o piu' soci superstiti legalmente si impegnino ad esercitare il diritto di prelazione sulla base di un valore determinato di comune accordo e con le modalita' di cui al comma che precede.