(Modello di statuto per l'esercizio di assistenza doganale- art. 5)
                               Art. 5. 
   1. Il capitale sociale e' di Lire ...................... 
   (Nota: Minimo 100 milioni). 
   (Nota: Se trattasi  di  societa'  per  azioni,  aggiungere  quanto
segue: Il capitale e diviso in numero ....... azioni  nominative  del
valore di Lire ............ ciascuna). 
   2. Possono essere soci solo uno o piu' soggetti di cui al comma  2
del precedente art. 1. 
   3. Le quote (Nota: Ovvero le azioni) non sono trasferibili se  non
a favore dei soggetti di cui al precedente comma e non possono essere
cedute in pegno o garanzia. 
    (Nota: Puo' inserirsi la clausola di prelazione a favore dei soci
per i trasferimenti di quote ovvero di azioni). 
   4. In caso di  decesso  del  socio  gli  eredi  hanno  diritto  al
rimborso della quota in proporzione al patrimonio sociale  risultante
dal bilancio dell'ultimo esercizio (c.c. art. 2437) a meno che uno  o
piu' soci siano disposti ad accollarsi la quota  del  defunto  e  gli
altri soci lo consentano. La stessa regola  si  applica  in  caso  di
esproprio delle quote. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto degli
eredi di chiedere una valutazione del patrimonio sociale  sulla  base
della determinazione fatta da uno o piu' terzi da eleggere di  comune
accordo tra gli eredi e  gli  amministratori  ovvero  secondo  quanto
previsto dagli articoli  810  e  seguenti  del  codice  di  procedura
civile. Gli eredi hanno anche diritto a vendere a terzi, forniti  dei
requisiti di cui al terzo comma di  questo  articolo,  la  quota  del
socio defunto, salvo che uno o piu'  soci  superstiti  legalmente  si
impegnino ad esercitare il diritto di prelazione  sulla  base  di  un
valore determinato di comune accordo e con le  modalita'  di  cui  al
comma che precede.