ARTICOLO 10 DIVIDENDI 1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno degli Stati ad un residente dell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato di cui la societa' che paga i dividendi e' residente, ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i dividendi ne' e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere: a) i) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo e' una societa' che ha detenuto oltre il 50 per cento delle azioni con diritto di voto della societa' che paga i dividendi durante un periodo di 12 mesi precedenti la data della delibera di distribuzione dei dividendi, e ii) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo e' una societa' che non ha diritto al trattamento previsto al punto precedente (i) ma che ha detenuto il 10 per cento o piu' delle azioni con diritto di voto della societa' che paga i dividendi durante un periodo di 12 mesi precedenti la data della delibera di distribuzione dei dividendi; e b) il 15 per cento, in tutti gli altri casi. Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono pagati i dividendi. 3. Una persona residente dei Paesi Bassi che riceve dividendi distribuiti da una societa' residente dell'Italia ha diritto al rimborso dell'ammontare corrispondente alla "maggiorazione di conguaglio" afferente tali dividendi, se dovuta da detta societa', previa deduzione dell'imposta prevista al paragrafo 2. Il rimborso deve essere richiesto, nei termini stabiliti dalla legislazione italiana, per il tramite della stessa societa' che in questo caso agisce a suo nome e per conto di detto residente dei Paesi Bassi. La presente disposizione si applica ai dividendi la cui distribuzione e' stata deliberata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. La societa' distributrice puo' pagare l'ammontare suddetto a un residente dei Paesi Bassi al momento del pagamento dei dividendi a lui spettanti e detrarre, nella prima dichiarazione dei redditi successiva a detto pagamento, lo stesso ammontare dall'imposta da essa dovuta. Il pagamento dell'ammontare corrispondente alla "maggiorazione di conguaglio" spetta a un residente dei Paesi Bassi a condizione che egli sia il beneficiario effettivo dei dividendi alla data della delibera di distribuzione dei dividendi stessi e, nei casi previsti al paragrafo 2, a), che egli detenga le azioni durante un periodo di 12 mesi precedenti detta data. Nel caso di una successiva rettifica del reddito imponibile della societa' distributrice in una misura piu' elevata o nel caso di una ripresa a tassazione di riserve o di altri fondi, la riduzione dell'imposta dovuta dalla societa' per il periodo fiscale nel quale la rettifica e' divenuta definitiva e' limitata alla parte dell'imposta relativa ai dividendi assoggettati alla "maggiorazione di conguaglio" ed effettivamente versata all'Erario. 4. Le autorita' competenti dei due Stati stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazione dei paragrafi 2 e 3. 5. a) Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, nonche' i redditi dei crediti portanti una clausola di partecipazione agli utili ed i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice. b) Sono altresi' considerati come dividendi pagati da una societa' residente dell'Italia gli importi lordi rimborsati a titolo della "maggiorazione di conguaglio" di cui al paragrafo 3 ed afferente i dividendi pagati da detta societa'. 6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno degli Stati, eserciti nell'altro Stato di cui e' residente la societa' che paga i dividendi, sia un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione interna. 7. Qualora una societa' residente di uno degli Stati ricavi utili o redditi dall'altro Stato, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi provenienti da detto altro Stato.