(Convenzione- art. 10)
                             ARTICOLO 10 
                              DIVIDENDI 
1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno degli Stati ad
un residente dell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato. 
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato di  cui
la societa' che paga i dividendi  e'  residente,  ed  in  conformita'
della legislazione di detto Stato, ma, se la  persona  che  riceve  i
dividendi ne' e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi'  applicata
non puo' eccedere: 
  a) i) il 5 per cento  dell'ammontare  lordo  dei  dividendi  se  il
beneficiario effettivo e' una societa' che ha detenuto  oltre  il  50
per cento delle azioni con diritto di voto della societa' che paga  i
dividendi durante un periodo di 12 mesi precedenti la data della 
delibera di distribuzione dei dividendi, e 
     ii) il 10 per cento dell'ammontare lordo  dei  dividendi  se  il
beneficiario  effettivo  e'  una  societa'  che  non  ha  diritto  al
trattamento previsto al punto precedente (i) ma che ha detenuto il 10
per cento o piu' delle azioni con diritto di voto della societa'  che
paga i dividendi durante un periodo di 12 mesi precedenti la data 
della delibera di distribuzione dei dividendi; e 
  b) il 15 per cento, in tutti gli altri casi. 
  Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione
della societa' per gli utili con i quali sono pagati i dividendi. 
3. Una  persona  residente  dei  Paesi  Bassi  che  riceve  dividendi
distribuiti da una  societa'  residente  dell'Italia  ha  diritto  al
rimborso  dell'ammontare  corrispondente   alla   "maggiorazione   di
conguaglio" afferente tali dividendi, se dovuta  da  detta  societa',
previa deduzione dell'imposta prevista al paragrafo  2.  Il  rimborso
deve essere  richiesto,  nei  termini  stabiliti  dalla  legislazione
italiana, per il tramite della stessa societa'  che  in  questo  caso
agisce a suo nome e per conto di detto residente dei Paesi Bassi. 
  La  presente  disposizione  si  applica   ai   dividendi   la   cui
distribuzione e' stata deliberata a decorrere dalla data  di  entrata
in vigore della presente Convenzione. 
  La societa' distributrice puo' pagare  l'ammontare  suddetto  a  un
residente dei Paesi Bassi al momento del pagamento  dei  dividendi  a
lui spettanti e  detrarre,  nella  prima  dichiarazione  dei  redditi
successiva a detto pagamento, lo  stesso  ammontare  dall'imposta  da
essa dovuta. 
  Il pagamento dell'ammontare corrispondente alla  "maggiorazione  di
conguaglio" spetta a un residente dei Paesi Bassi  a  condizione  che
egli sia il beneficiario effettivo  dei  dividendi  alla  data  della
delibera di distribuzione dei dividendi stessi e, nei  casi  previsti
al paragrafo 2, a), che egli detenga le azioni durante un periodo  di
12 mesi precedenti detta data. 
  Nel caso di una successiva rettifica del reddito  imponibile  della
societa' distributrice in una misura piu' elevata o nel caso  di  una
ripresa a tassazione di  riserve  o  di  altri  fondi,  la  riduzione
dell'imposta dovuta dalla societa' per il periodo fiscale  nel  quale
la  rettifica  e'  divenuta  definitiva  e'   limitata   alla   parte
dell'imposta relativa ai dividendi assoggettati  alla  "maggiorazione
di conguaglio" ed effettivamente versata all'Erario. 
4. Le autorita' competenti  dei  due  Stati  stabiliranno  di  comune
accordo le modalita' di applicazione dei paragrafi 2 e 3. 
5. a) Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa  i
redditi derivanti da azioni, da azioni o  diritti  di  godimento,  da
quote  minerarie,  da  quote  di  fondatore  o  da  altre  quote   di
partecipazione agli utili, nonche' i redditi dei crediti portanti una
clausola di partecipazione agli utili ed i  redditi  di  altre  quote
sociali assoggettati al medesimo regime  fiscale  dei  redditi  delle
azioni  secondo  la  legislazione  fiscale  dello  Stato  di  cui  e'
residente la societa' distributrice. 
  b) Sono altresi' considerati come dividendi pagati da una  societa'
residente dell'Italia gli importi lordi  rimborsati  a  titolo  della
"maggiorazione di conguaglio" di cui al paragrafo 3  ed  afferente  i
dividendi pagati da detta societa'. 
6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano  nel  caso
in cui il beneficiario effettivo  dei  dividendi,  residente  di  uno
degli Stati,  eserciti  nell'altro  Stato  di  cui  e'  residente  la
societa'  che  paga  i  dividendi,  sia  un'attivita'  industriale  o
commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,  sia
una professione indipendente mediante una base fissa ivi  situata,  e
la   partecipazione   generatrice   dei   dividendi   si   ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono  imponibili  in
detto altro Stato secondo la propria legislazione interna. 
7. Qualora una societa' residente di uno degli Stati ricavi  utili  o
redditi dall'altro Stato, detto altro Stato non puo' applicare alcuna
imposta  sui  dividendi  pagati  dalla  societa',  a  meno  che  tali
dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che  la
partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente
ad una stabile organizzazione o a una base  fissa  situata  in  detto
altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a  titolo  di  imposizione
degli utili  non  distribuiti,  sugli  utili  non  distribuiti  della
societa', anche se i dividendi pagati o  gli  utili  non  distribuiti
costituiscano in tutto o in parte  utili  o  redditi  provenienti  da
detto altro Stato.