(Convenzione- art. 11)
                             ARTICOLO 11 
                              INTERESSI 
1. Gli interessi provenienti da  uno  degli  Stati  e  pagati  ad  un
residente dell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato. 
2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili  anche  nello  Stato  dal
quale essi provengono ed in conformita' della legislazione  di  detto
Stato, ma, se la persona che riceve gli interessi ne  e'  l'effettivo
beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il  10  per
cento dell'ammontare lordo degli interessi. 
3.  Nonostante  le  dispozioni  del  paragrafo   2,   gli   interessi
provenienti da uno degli Stati sono esenti da imposta in detto  Stato
se: 
  a) il debitore degli interessi e' il Governo di detto Stato, una 
sua suddivisione politica o amministrativa od un suo ente locale, o 
  b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro  Stato,  ad  una
sua suddivisione politica o amministrativa o ad un suo ente locale  o
ad enti od organismi (compresi gli istituti finanziari)  appartenenti
interamente a questo Stato, a una sua suddivisione politica o 
amministrativa o a un suo ente locale, o 
  c) gli  interessi  sono  pagagi  ad  altri  istituti  od  organismi
(compresi gli istituti finanziari) a motivo di finanziamenti da  essi
concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati. 
4. Le autorita'  competenti  dei  due  Stati  regoleranno  di  comune
accordo le modalita' di applicazione dei paragrafi 2 e 3. 
5. Ai fini del presente Articolo il  termine  "interessi"  designa  i
redditi  dei  titoli  del  debito  pubblico,  delle  obbligazioni  di
prestiti garantiti o non da  ipoteca,  nonche'  ogni  altro  provento
assimilabile ai redditi di  somme  date  in  prestito  in  base  alla
legislazione fiscale dello Stato da cui i  redditi  provengono;  esso
non comprende, tuttavia, i redditi considerati all'Articolo 10. 
6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano  nel  caso
in cui il beneficiario effettivo degli interessi,  residente  di  uno
degli Stati, eserciti  nell'altro  Stato  dal  quale  provengono  gli
interessi sia un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata, sia una professione  indipendente
mediante una basa fissa ivi situata ed il  credito  generatore  degli
interessi si ricolleghi effettivamente ad  esse.  In  tal  caso,  gli
interessi sono imponibili in questo altro Stato  secondo  la  propria
legislazione interna. 
7. Gli interessi si considerano provenienti da uno degli Stati quando
il debitore e' lo Stato  stesso,  una  sua  suddivisione  politica  o
amministrativa, un suo ente locale o un  residente  di  detto  Stato.
Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no
di uno degli Stati, ha in uno degli Stati una stabile  organizzazione
o una base fissa per le cui necessita' viene contratto il debito  sul
quale sono pagati gli interessi e che come tale ne sopporta  l'onere,
detti interessi si considerano provenienti  dallo  Stato  in  cui  e'
situata la stabile organizzazione o la base fissa. 
8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore
e beneficiario effettivo o tra ciascuno  di  essi  e  terze  persone,
l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito  per  il  quale
sono pagati,  eccede  quello  che  sarebbe  stato  convenuto  tra  il
debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili  relazioni,
le  disposizioni  del  presente  Articolo  si  applicano  soltanto  a
quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
e' imponibile in conformita' della  legislazione  di  ciascuno  degli
Stati  e  tenuto  conto  delle  altre  disposizioni  della   presente
Convenzione.