ARTICOLO 11 INTERESSI 1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati e pagati ad un residente dell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato dal quale essi provengono ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve gli interessi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. 3. Nonostante le dispozioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati sono esenti da imposta in detto Stato se: a) il debitore degli interessi e' il Governo di detto Stato, una sua suddivisione politica o amministrativa od un suo ente locale, o b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato, ad una sua suddivisione politica o amministrativa o ad un suo ente locale o ad enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) appartenenti interamente a questo Stato, a una sua suddivisione politica o amministrativa o a un suo ente locale, o c) gli interessi sono pagagi ad altri istituti od organismi (compresi gli istituti finanziari) a motivo di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati. 4. Le autorita' competenti dei due Stati regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione dei paragrafi 2 e 3. 5. Ai fini del presente Articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca, nonche' ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono; esso non comprende, tuttavia, i redditi considerati all'Articolo 10. 6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno degli Stati, eserciti nell'altro Stato dal quale provengono gli interessi sia un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una basa fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in questo altro Stato secondo la propria legislazione interna. 7. Gli interessi si considerano provenienti da uno degli Stati quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno degli Stati, ha in uno degli Stati una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e che come tale ne sopporta l'onere, detti interessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa. 8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno degli Stati e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.