(Convenzione- art. 12)
                             ARTICOLO 12 
                               CANONI 
1. I canoni provenienti da uno degli Stati e pagati ad  un  residente
dell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato. 
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato dal  quale
essi provengono e in conformita' della legislazione di  detto  Stato,
ma, se la persona che riceve i canoni ne e' l'effettivo beneficiario,
l'imposta  cosi'  applicata  non  puo'  eccedere  il  5   per   cento
dell'ammontare lordo dei canoni.  Le  autorita'  competenti  dei  due
Stati regoleranno di comune accordo le modalita' di  applicazione  di
questo paragrafo. 
3. Ai fini del  presente  Articolo  il  termine  "canoni"  designa  i
compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o  la  concessione
in uso di un diritto  d'autore  su  opere  letterarie,  artistiche  o
scientifiche,  ivi  comprese  le  pellicole  cinematografiche  e   le
registrazioni  per  trasmissioni  radiofoniche   e   televisive,   di
brevetti, marchi di fabbrica  o  di  commercio,  disegni  o  modelli,
progetti,  formule  o  processi  segreti,  nonche'  per  l'uso  o  la
concessione  in  uso  di  attrezzature  industriali,  commerciali   o
scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere 
industriale, commerciale o scientifico. 
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel  caso  in
cui il beneficiario effettivo dei  canoni,  residente  di  uno  degli
Stati, eserciti nell'altro Stato dal quale provengono i  canoni,  sia
un'attivita' industriale o  commerciale  per  mezzo  di  una  stabile
organizzazione ivi situata, sia una libera professione  mediante  una
base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori  dei  canoni
si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso,  i  canoni  sono
imponibili in detto  altro  Stato  secondo  la  propria  legislazione
interna. 
5. I canoni si considerano provenienti da uno degli Stati  quando  il
debitore  e'  lo  Stato  stesso,  una  sua  suddivisione  politica  o
amministrativa, un suo ente locale o un  residente  di  detto  Stato.
Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o  no  di
uno degli Stati, ha in uno degli Stati una stabile  organizzazione  o
una base fissa per le cui necessita' e' stato concluso  il  contratto
che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne supporta
l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti  dallo  Stato  in
cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa. 
6. Se, in conseguenza  di  particolari  relazioni  esistenti  tra  il
debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi  e  terze
persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della  prestazione  per
la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato  convenuto  tra
il  debitore  e  il  beneficiario  effettivo  in  assenza  di  simili
relazioni,  le  disposizioni  del  presente  Articolo  si   applicano
soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso,  la  parte  eccedente
dei pagamenti e' imponibile  in  conformita'  della  legislazione  di
ciascuno Stato e tenuto conto delle altre disposizioni della presente
Convenzione.