ARTICOLO 13 UTILI DI CAPITALE 1. Gli utili che un residente di uno degli Stati ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'Articolo 6 situati nell'altro Stato, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili facenti parte della proprieta' aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno degli Stati ha nell'altro Stato, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno degli Stati nell'altro Stato per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. 3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi e aeromobili utilizzati in traffico internazionale, nonche' di beni mobili destinati all'esercizio di dette navi ed aeromobili, sono imponibli soltanto nello Stato in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 8. 4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato di cui l'alienante e' residente. 5. Le disposizioni del paragrafo 4 non pregiudicano il diritto di ciascuno degli Stati di prelevare, in conformita' della propria legislazione, un'imposta sugli utili derivanti dall'alienazione di azioni o di diritti di godimento di una societa' residente di detto Stato il cui capitale sia, in tutto o in parte, ripartito in azioni, allorche' detti utili siano realizzati da una persona fisica residente dell'altro Stato, la quale abbia la nazionalita' del primo Stato senza possedere quella dell'altro Stato e sia stata residente del primo Stato durante gli ultimi 5 anni antecedenti l'alienazione.