(Convenzione- art. 13)
                             ARTICOLO 13 
                          UTILI DI CAPITALE 
1.  Gli  utili  che  un  residente  di   uno   degli   Stati   ritrae
dall'alienazione di beni  immobili  di  cui  all'Articolo  6  situati
nell'altro Stato, sono imponibili in detto altro Stato. 
2. Gli utili derivanti  dall'alienazione  di  beni  immobili  facenti
parte della proprieta' aziendale di una  stabile  organizzazione  che
un'impresa di uno degli Stati ha nell'altro  Stato,  ovvero  di  beni
mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente  di
uno degli Stati nell'altro Stato per l'esercizio di  una  professione
indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di  detta
stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o  di
detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. 
3.  Gli  utili  derivanti  dall'alienazione  di  navi  e   aeromobili
utilizzati  in  traffico  internazionale,  nonche'  di  beni   mobili
destinati all'esercizio di dette navi ed aeromobili,  sono  imponibli
soltanto nello Stato in  cui  e'  situata  la  sede  della  direzione
effettiva dell'impresa, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo
2 dell'Articolo 8. 
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da
quelli menzionati ai paragrafi 1, 2  e  3  sono  imponibili  soltanto
nello Stato di cui l'alienante e' residente. 
5. Le disposizioni del paragrafo 4 non  pregiudicano  il  diritto  di
ciascuno degli Stati  di  prelevare,  in  conformita'  della  propria
legislazione, un'imposta sugli utili  derivanti  dall'alienazione  di
azioni o di diritti di godimento di una societa' residente  di  detto
Stato il cui capitale sia, in tutto o in parte, ripartito in  azioni,
allorche'  detti  utili  siano  realizzati  da  una  persona   fisica
residente dell'altro Stato, la quale abbia la nazionalita' del  primo
Stato senza possedere quella dell'altro Stato e sia  stata  residente
del primo Stato durante gli ultimi 5 anni antecedenti l'alienazione.