(Convenzione- art. 14)
                             ARTICOLO 14 
                      PROFESSIONI INDIPENDENTI 
1.  I  redditi  che  un  residente  di   uno   degli   Stati   ritrae
dall'esercizio di una libera professione  o  da  altre  attivita'  di
carattere indipendente sono imponibili soltanto in  questo  Stato,  a
meno che detto residente non disponga abitualmente  nell'altro  Stato
di una base fissa  per  l'esercizio  delle  sue  attivita'.  Se  egli
dispone di tale base, i redditi sono imponibili nell'altro  Stato  ma
solamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa. 
2. L'espressione "libera professione"  comprende  in  particolare  le
attivita'  indipendenti   di   carattere   scientifico,   letterario,
artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita'  indipendenti
dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.