ARTICOLO 17 ARTISTI E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno degli Stati ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato in qualita' di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando i redditi derivanti da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercita personalmente ed in tale qualita' sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detti redditi sono imponibili nello Stato dove le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate, nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15.