(Convenzione- art. 17)
                             ARTICOLO 17 
                         ARTISTI E SPORTIVI 
1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i  redditi  che
un  residente  di  uno  degli  Stati  ritrae  dalle  sue  prestazioni
personali esercitate nell'altro Stato in qualita'  di  artista  dello
spettacolo, quale un artista di teatro, del  cinema,  della  radio  o
della televisione, o in qualita' di musicista, nonche'  di  sportivo,
sono imponibili in detto altro Stato. 
2. Quando i redditi derivanti da prestazioni  che  un  artista  dello
spettacolo o uno sportivo esercita personalmente ed in tale  qualita'
sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo  sportivo
medesimo,  detti  redditi  sono  imponibili  nello  Stato   dove   le
prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate, nonostante
le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15.