ARTICOLO 18 PENSIONI 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno degli Stati in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe non aventi carattere periodico, pagate a un residente di uno degli Stati che possiede la nazionalita' dell'altro Stato senza possedere quella del primo Stato, relative ad un cessato impiego esercitato nell'altro Stato, sono imponibili in detto altro Stato.