(Convenzione- art. 18)
                             ARTICOLO 18 
                              PENSIONI 
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo  19,  le
pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di
uno degli Stati in relazione ad un cessato impiego,  sono  imponibili
soltanto in questo Stato. 
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe non aventi carattere periodico,  pagate  a  un
residente di uno degli Stati che possiede la nazionalita'  dell'altro
Stato senza possedere quella del primo Stato, relative ad un  cessato
impiego esercitato nell'altro Stato, sono imponibili in  detto  altro
Stato.