ARTICOLO 19 FUNZIONI PUBBLICHE 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno degli Stati o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nello Stato in cui i servizi sono resi qualora il beneficiario delle remunerazioni sia un residente di detto Stato: i) che abbia la nazionalita' di detto Stato senza possedere quella dell'altro Stato, o ii) che, senza avere la nazionalita' dell'altro Stato, era un residente del primo Stato prima di rendervi i servizi. 2. a) Le pensioni corrisposte da uno degli Stati o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato se il beneficiario e' un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalita' senza avere la nazionalita' dello Stato da dove provengono le pensioni. 3. Le disposizioni degli Articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate a titolo di servizi resi nell'ambito di un'attivita' industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.