(Convenzione- art. 19)
                             ARTICOLO 19 
                         FUNZIONI PUBBLICHE 
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da  uno  degli
Stati o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo
ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi  a
detto Stato o a detta suddivisione od ente  locale,  sono  imponibili
soltanto in questo Stato. 
  b) Tuttavia, tali  remunerazioni  sono  imponibili  soltanto  nello
Stato in cui i  servizi  sono  resi  qualora  il  beneficiario  delle
remunerazioni sia un residente di detto Stato: 
    i) che abbia la nazionalita' di detto Stato senza possedere 
quella dell'altro Stato, o 
    ii) che, senza avere la nazionalita'  dell'altro  Stato,  era  un
residente del primo Stato prima di rendervi i servizi. 
2. a) Le pensioni corrisposte  da  uno  degli  Stati  o  da  una  sua
suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente  locale,  sia
direttamente sia mediante prelevamento da fondi da  essi  costituiti,
ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto  Stato
o a detta suddivisione od ente locale, sono  imponibili  soltanto  in
questo Stato. 
  b) Tuttavia, tali  pensioni  sono  imponibili  soltanto  nell'altro
Stato se il beneficiario e' un residente di questo Stato e  ne  abbia
la nazionalita' senza avere  la  nazionalita'  dello  Stato  da  dove
provengono le pensioni. 
3. Le disposizioni degli Articoli 15,  16  e  18  si  applicano  alle
remunerazioni e pensioni pagate a titolo di servizi resi  nell'ambito
di un'attivita' industriale o commerciale  esercitata  da  uno  degli
Stati o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo
ente locale.