(Convenzione- art. 20)
                             ARTICOLO 20 
                      PROFESSORI E RICERCATORI 
1. Le remunerazioni che un professore,  un  altro  membro  del  corpo
insegnante o un ricercatore che e', o che era immediatamente prima di
recarsi in uno degli Stati,  un  residente  dell'altro  Stato  e  che
soggiorna nel primo Stato al solo fine di insegnarvi o  di  svolgervi
ricerche, riceve  in  corrispettivo  di  queste  attivita'  non  sono
imponibili in questo Stato per un periodo non superiore a due anni. 
2.  Le  disposizioni  del  paragrafo  1   non   si   applicano   alle
remunerazioni  ricevute  in  corrispettivo  di  lavori   di   ricerca
intrapresi non nell'interesse pubblico  ma  principalmente  in  vista
della realizzazione di un particolare vantaggio a  favore  di  una  o
piu' persone determinate.