ARTICOLO 21 STUDENTI Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno degli Stati, un residente dell'altro Stato e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.