(Convenzione- art. 21)
                             ARTICOLO 21 
                              STUDENTI 
Le somme che uno studente  o  un  apprendista  il  quale  e',  o  era
immediatamente prima di recarsi in  uno  degli  Stati,  un  residente
dell'altro Stato e che soggiorna nel primo Stato  al  solo  scopo  di
compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione, riceve
per  sopperire  alle  spese  di  mantenimento,  di  istruzione  o  di
formazione, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali
somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.