(Convenzione- art. 22)
                             ARTICOLO 22 
                            ALTRI REDDITI 
1. Gli elementi di reddito di un residente di  uno  degli  Stati,  di
qualsiasi provenienza, che non sono trattati nei precedenti  Articoli
della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in questo Stato. 
2. Le disposizioni del  paragrafo  1  non  si  applicano  ai  redditi
diversi da quelli provenienti da beni immobili, cosi'  come  definiti
al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in  cui  il  beneficiaio  di
tali redditi, residente di uno degli Stati, eserciti nell'altro Stato
sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di  una  stabile
organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante
una base fissa ivi situata, e il diritto o  il  bene  generatore  dei
redditi si ricolleghi  effettivamente  ad  esse.  In  tal  caso,  gli
elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato  secondo  la
propria legislazione interna.