ARTICOLO 22 ALTRI REDDITI 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno degli Stati, di qualsiasi provenienza, che non sono trattati nei precedenti Articoli della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili, cosi' come definiti al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiaio di tali redditi, residente di uno degli Stati, eserciti nell'altro Stato sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il diritto o il bene generatore dei redditi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione interna.