(Convenzione- art. 6)
                             ARTICOLO 6 
                         REDDITI IMMOBILIARI 
1. I redditi che un residente di  uno  degli  Stati  ritrae  da  beni
immobili (compresi i redditi delle attivita'  agricole  e  forestali)
situati nell'altro Stato, sono imponibili in questo altro Stato. 
2. L'espressione "beni  immobili"  ha  il  significato  che  ad  essa
attribuisce il diritto dello Stato in cui i beni stessi sono situati. 
L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o
vive delle imprese agricole e forestali, nonche' i diritti  ai  quali
si applicano le  disposizioni  del  diritto  privato  riguardanti  la
proprieta'  fondiaria.  Si  considerano  altresi'   "beni   immobili"
l'usufrutto dei beni  immobili  e  i  diritti  relativi  a  pagamenti
variabili  o  fissi  per  lo  sfruttamento  o  la  concessione  dello
sfruttamento  di  giacimenti  minerari,  sorgenti  ed  altre  risorse
naturali.  Le  navi  e  gli  aeromobili  non  sono  considerati  beni
immobili. 
3. Le disposizioni del paragrafo 1, si applicano ai redditi derivanti
dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto,  nonche'
da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai  redditi
derivanti da beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei  beni
immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.