(Convenzione- art. 8)
                             ARTICOLO 8 
                   NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA 
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di
navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato in  cui  e'
situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 
2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di  navigazione
marittima e' situata a bordo di una nave,  detta  sede  si  considera
situata nello Stato in cui si trova il porto d'immatricolazione della
nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato
di cui e' residente l'esercente la nave. 
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli  utili
derivanti dalla partecipazione ad un fondo  comune  ("pool"),  ad  un
esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.