(Convenzione- art. 9)
                             ARTICOLO 9 
                          IMPRESE ASSOCIATE 
Allorche' 
  a.  un'impresa  di  uno  degli  Stati  partecipa   direttamente   o
indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di 
un'impresa dell'altro Stato, o 
  b. le medesime persone partecipano  direttamente  o  indirettamente
alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno degli
Stati e di un'impresa dell'altro Stato, 
e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle  loro  relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni  accettate  o
imposte, diverse da quelle che sarebbero state concluse  tra  imprese
indipendenti,  gli  utili  che,  in  mancanza  di  tali   condizioni,
sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che  a  causa  di
dette condizioni non lo sono  stati,  possono  essere  inclusi  negli
utili di questa impresa e tassati in conseguenza.