Art. 25. Approvazione del contratto 1. Il contratto deve ottenere l'approvazione delle autorita' competenti con la formalita' del decreto e le modalita' stabilite dagli articoli 110 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. 2. Tale approvazione dovra' essere data entro tre mesi dal giorno della stipulazione del contratto. 3. In caso di ritardo oltre il detto termine, l'aggiudicatario avra' diritto di ottenere lo scioglimento dal contratto, ma non potra' pretendere alcun compenso, salvo soltanto il rimborso delle spese di asta, di bollo ed eventualmente quelle di registro sostenute per la stipulazione di esso, senza interessi. 4. Nell'accennata ipotesi, quando, non avendo l'Amministrazione emesso il decreto nel termine stabilito, l'altro contraente voglia essere liberato dal suo impegno, ai sensi del secondo capoverso dell'art. 114 del citato regolamento, egli deve notificare all'Amministrazione appaltante tale sua volonta', mediante dichiarazione che pero' rimane priva di effetti se, prima che essa pervenga all'Amministrazione, il decreto di approvazione sia stato gia' emesso. 5. Del pari l'aggiudicatario avra' diritto soltanto al rimborso delle spese di cui sopra, qualora l'Amministrazione non ritenga di approvare e rendere esecutivo il contratto, in applicazione dell'art. 113 del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale dello Stato.