(Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato-art. 25)
                              Art. 25. 
                     Approvazione del contratto 
  1.  Il  contratto  deve  ottenere  l'approvazione  delle  autorita'
competenti con la formalita' del decreto  e  le  modalita'  stabilite
dagli articoli 110 e seguenti del regolamento  per  l'amministrazione
del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. 
  2. Tale approvazione dovra' essere data entro tre mesi  dal  giorno
della stipulazione del contratto. 
  3. In caso di ritardo  oltre  il  detto  termine,  l'aggiudicatario
avra' diritto di ottenere  lo  scioglimento  dal  contratto,  ma  non
potra' pretendere alcun compenso, salvo soltanto  il  rimborso  delle
spese di asta, di bollo ed eventualmente quelle di registro sostenute
per la stipulazione di esso, senza interessi. 
  4. Nell'accennata ipotesi,  quando,  non  avendo  l'Amministrazione
emesso il decreto nel termine stabilito,  l'altro  contraente  voglia
essere liberato dal suo  impegno,  ai  sensi  del  secondo  capoverso
dell'art.  114  del  citato   regolamento,   egli   deve   notificare
all'Amministrazione   appaltante   tale   sua   volonta',    mediante
dichiarazione che pero' rimane priva di effetti se,  prima  che  essa
pervenga all'Amministrazione, il decreto di  approvazione  sia  stato
gia' emesso. 
  5. Del pari l'aggiudicatario avra'  diritto  soltanto  al  rimborso
delle spese di cui sopra, qualora l'Amministrazione  non  ritenga  di
approvare e rendere esecutivo il contratto, in applicazione dell'art. 
113 del regolamento per l'amministrazione e la contabilita'  generale
dello Stato.