(Convenzione - art. 10)
                             Articolo 10 
                              DIVIDENDI 
    1. I dividendi pagati da una  societa'  residente  di  uno  Stato
contraente  ad  un  residente  dell'altro   Stato   contraente   sono
imponibili in detto altro Stato. 
    2. Tuttavia, tali dividendi possono essere  tassati  anche  nello
Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente
ed in conformita' della  legislazione  di  detto  Stato,  ma,  se  la
persona che percepisce i dividendi ne  e'  l'effettivo  beneficiario,
l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere: 
    a)  il  5  per  cento  dell'ammontare  lordo  dei  dividendi   se
l'effettivo beneficiario  possiede,  direttamente  o  indirettamente,
almeno il 25 per  cento  del  capitale  della  societa'  che  paga  i
dividendi; 
    b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei  dividendi  in  tutti
gli altri casi. 
    Le autorita' competenti degli  Stati  contraenti  regoleranno  di
comune accordo le modalita' di applicazione di tale  limitazione.  Il
presente paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per  gli
utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 
    3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i
redditi derivanti da azioni, da azioni o  diritti  di  godimento,  da
quote  minerarie,  da  quote  di  fondatore  o  da  altre  quote   di
partecipazione agli  utili,  ad  eccezione  dei  crediti,  nonche'  i
redditi di  altre  quote  sociali  assoggettati  al  medesimo  regime
fiscale dei redditi delle  azioni  secondo  la  legislazione  fiscale
dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice. 
    4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel  caso
in cui il beneficiario effettivo  dei  dividendi,  residente  di  uno
Stato contraente, eserciti nell'altro Stato  contraente,  di  cui  e'
residente  la  societa'  che  paga  i  dividendi,  sia   un'attivita'
industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi
situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi
situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si  ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono  imponibili  in
detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 
    5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente  ricavi
utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto  altro  Stato  non
puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa',  a
meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di  detto  altro
Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad una stabile  organizzazione  o  a  una  base  fissa
situate in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a  titolo
di  imposizione  degli  utili  non  distribuiti,  sugli   utili   non
distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o  gli  utili
non distribuiti costituiscano in tutto o in  parte  utili  o  redditi
realizzati in detto altro Stato.