(Convenzione - art. 11)
                             Articolo 11 
                              INTERESSI 
    1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati  ad
un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto  in
detto altro Stato se tale residente ne e' l'effettivo beneficiario. 
    Le autorita' competenti degli  Stati  contraenti  regoleranno  di
comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 
    2. Ai fini del presente articolo il termine "interessi designa  i
redditi  dei  titoli  del  debito  pubblico,  delle  obbligazioni  di
prestiti, garantite o non da ipoteca e portanti o meno  una  clausola
di partecipazione agli utili, e  dei  crediti  di  qualsiasi  natura,
nonche' ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date  in
prestito in base alla legislazione  fiscale  dello  Stato  da  cui  i
redditi provengono. 
    3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel  caso  in
cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato
contraente,  eserciti  nell'altro   Stato   contraente,   dal   quale
provengono gli interessi, sia un'attivita' industriale o  commerciale
per  mezzo  di  una  stabile  organizzazione  ivi  situata,  sia  una
professione indipendente mediante una base fissa ivi situata,  ed  il
credito generatore degli interessi si  ricolleghi  effettivamente  ad
esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione. 
    4.  Gli  interessi  si  considerano  provenienti  da  uno   Stato
contraente  quando  il  debitore  e'  lo  Stato   stesso,   una   sua
suddivisione politica o amministrativa,  un  suo  ente  locale  o  un
residente di detto Stato. 
    Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso  residente
o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una  stabile
organizzazione  o  una  base  fissa,  per  le  cui  necessita'  viene
contratto il debito sul  quale  sono  pagati  gli  interessi  e  tali
interessi sono a carico della stabile  organizzazione  o  della  base
fissa, gli interessi stessi si considerano  provenienti  dallo  Stato
contraente in cui e' situata la  stabile  organizzazione  o  la  base
fissa. 
    5. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti  tra  il
debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi  e  terze
persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il
quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto  tra  il
debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili  relazioni,
le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  soltanto  a
quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
e' imponibile in conformita' della  legislazione  di  ciascuno  Stato
contraente e tenuto conto delle  altre  disposizioni  della  presente
Convenzione.