(Convenzione - art. 12)
                             Articolo 12 
                               CANONI 
    1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e  pagati  ad  un
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto  altro
Stato. 
    2. Tuttavia,  tali  canoni  sono  imponibili  anche  nello  Stato
contraente  dal  quale  essi  provengono  ed  in  conformita'   della
legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i canoni
ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi'  applicata  non  puo'
eccedere  il  10  per  cento  dell'ammontare  lordo  dei  canoni.  Le
autorita' competenti degli Stati  contraenti  regoleranno  di  comune
accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 
    3. Ai fini del presente articolo il termine  "canoni"  designa  i
compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o  la  concessione
in uso, di un diritto d'autore  su  opere  letterarie,  artistiche  o
scientifiche,  ivi  comprese  le  pellicole  cinematografiche  e   le
registrazioni per  trasmissioni  radiofoniche  o  televisive,  di  un
brevetto, di un marchio di fabbrica o di commercio, di un  disegno  o
di un modello, di un progetto,  di  una  formula  o  di  un  processo
segreti, nonche' per l'uso o la concessione in  uso  di  attrezzature
industriali,  commerciali   o   scientifiche   o   per   informazioni
concernenti  esperienze  di  carattere  industriale,  commerciale   o
scientifico. 
    4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel  caso
in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di  uno  Stato
contraente,  eserciti  nell'altro   Stato   contraente,   dal   quale
provengono i canoni, sia un'attivita' commerciale o  industriale  per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una  professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o  il
bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In
tal caso, i canoni sono imponibili in detto  altro  Stato  contraente
secondo la propria legislazione. 
    5. I canoni si considerano provenienti da  uno  Stato  contraente
quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione  politica
o amministrativa, un suo ente locale o un residente di  detto  Stato.
Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o  no  di
uno  Stato  contraente,  ha  in  uno  Stato  contraente  una  stabile
organizzazione o una base fissa cui si ricollegano  effettivamente  i
diritti o i beni generatori dei canoni e tali canoni sono a carico di
detta stabile  organizzazione  o  base  fissa,  i  canoni  stessi  si
considerano provenienti dallo Stato in  cui  e'  situata  la  stabile
organizzazione o la base fissa. 
    6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti  tra  il
debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi  e  terze
persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della  prestazione  per
la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato  convenuto  tra
debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni,  le
disposizioni  del  presente  articolo   si   applicano   soltanto   a
quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
e' imponibile in conformita' della  legislazione  di  ciascuno  Stato
contraente e tenuto conto delle  altre  disposizioni  della  presente
Convenzione.