(Convenzione - art. 13)
                             Articolo 13 
                          UTILI DI CAPITALE 
    1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili  secondo
la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili
nello Stato contraente dove detti beni sono situati. 
    2. Gli utili derivanti dall'alienazione di  beni  mobili  facenti
parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno
Stato contraente ha  nell'altro  Stato  contraente,  ovvero  di  beni
mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente  di
uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per  l'esercizio  di
una  professione  indipendente,  compresi   gli   utili   provenienti
dall'alienazione di detta stabile Organizzazione (da sola od  in  uno
con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto
altro Stato. 
    3. Gli utili derivanti all'alienazione di navi  o  di  aeromobili
impiegati  in  traffico  internazionale  o  di  beni  mobili  adibiti
all'esercizio di dette navi od aeromobili  sono  imponibili  soltanto
nello Stato contraente in cui e'  situata  la  sede  della  direzione
effettiva dell'impresa. 
    4. Gli utili  derivanti  dall'alienazione  di  ogni,  altro  bene
diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3,  sono  imponibili
soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e residente.