(Convenzione - art. 14)
                             Articolo 14 
                      PROFESSIONI INDIPENDENTI 
    1. I redditi che un residente  di  uno  Stato  contraente  ritrae
dall'esercizio di una libera professione  o  da  altre  attivita'  di
carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato,a meno
che  tale  residente  non  disponga  abitualmente  nell'altro   Stato
contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'. Se
egli  dispone  di  tale  base  fissa,  i  redditi  sono   imponibili,
nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili  a
detta base fissa. 
    2. L'espressione "libera professione, comprende in particolare le
attivita'  indipendenti   di   carattere   scientifico,   letterario,
artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita'  indipendenti
di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.