(Convenzione - art. 17)
                             Articolo 17 
                         ARTISTI E SPORTIVI 
    1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15,  i  redditi
che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni
personali svolte nell'altro Stato contraente in qualita'  di  artista
dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio
o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo,
sono imponibili in detto altro Stato. 
    2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali svolte da
un artista dello spettacolo o da uno sportivo  in  tale  qualita'  e'
attribuito ad una  persona  diversa  dall'artista  o  dallo  sportivo
medesimi,  detto  reddito  puo'   essere   tassato,   nonostante   le
disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente in cui
sono svolte le prestazioni dell'artista o dello sportivo. 
    3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi  1  e  2,  i  redditi
derivanti  dalle  attivita'  di  cui  al  paragrafo  1  del  presente
Articolo, esercitate nell'ambito di un programma di scambi  culturali
o sportivi concordato da entrambi gli Stati contraenti,  sono  esenti
da imposta nello Stato contraente  nel  quale  dette  attivita'  sono
svolte.