(Convenzione - art. 18)
                             Articolo 18 
                              PENSIONI 
    Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19,  le
pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di
uno Stato  contraente  in  relazione  ad  un  cessato  impiego,  sono
imponibili soltanto in questo Stato.