(Convenzione - art. 19)
                             Articolo 19 
                         FUNZIONI PUBBLICHE 
    1. 
    a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno  Stato
contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa  o  da
un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di  servizi
resi a detto Stato o a detta suddivisione od  ente,  sono  imponibili
soltanto in questo Stato. 
    b)  Tuttavia,  tali  remunerazioni   sono   imponibili   soltanto
nell'altro Stato contraente qualora i servizi  siano  resi  in  detto
Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato il quale: 
    i) abbia la nazionalita' di detto Stato; o 
    ii) non sia divenuto residente di detto Stato al  solo  scopo  di
rendervi i servizi. 
    2. 
    a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da  una  sua
suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale,  sia
direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a
una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a
detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. 
    b). Tuttavia, tali pensioni sono imponibili  soltanto  nell'altro
Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo
Stato e ne abbia la nazionalita'. 
    3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si  applicano  alle
remunerazioni e pensioni, pagate in  corrispettivo  di  servizi  resi
nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata  da
uno  Stato  contraente  o  da  una  sua   suddivisione   politica   o
amministrativa o da un suo ente locale.