Articolo 20 PROFESSORI E INSEGNANTI Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una universita', istituto superiore, scuola od altro istituto di istruzione e che e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente e' esente da imposizione nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attivita' di insegnamento o di ricerca.