(Convenzione - art. 20)
                             Articolo 20 
                       PROFESSORI E INSEGNANTI 
    Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente,
per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo
scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso  una  universita',
istituto superiore, scuola od altro istituto di istruzione e che  e',
o era immediatamente prima di tale  soggiorno,  residente  dell'altro
Stato contraente e' esente  da  imposizione  nel  detto  primo  Stato
contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti  dall'attivita'
di insegnamento o di ricerca.