(Convenzione - art. 21)
                             Articolo 21 
                              STUDENTI 
    1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o  era
immediatamente prima di recarsi in uno  Stato  contraente,  residente
dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato  al  solo
scopo di compiervi i suoi studi o di attendere la propria  formazione
professionale, riceve per sopperire alle spese del suo  mantenimento,
di istruzione o di formazione professionale, non sono  imponibili  in
questo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate
al di fuori di detto Stato. 
    2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le somme  che  uno
studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima  di
recarsi in  uno  Stato  contraente,  un  residente  dell'altro  Stato
contraente e che soggiorna in detto primo Stato contraente unicamente
ai fini di istituzione o di formazione, riceve in  corrispettivo  per
prestazioni temporanee rese in detto altro Stato contraente, non sono
imponibili in questo altro Stato, a condizione che  tali  prestazioni
siano  collegate  alla  sua  istruzione  o  formazione   e   che   le
remunerazioni per tali prestazioni, siano necessarie per integrare le
risorse destinate al proprio mantenimento.