Articolo 21 STUDENTI 1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese del suo mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in questo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna in detto primo Stato contraente unicamente ai fini di istituzione o di formazione, riceve in corrispettivo per prestazioni temporanee rese in detto altro Stato contraente, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali prestazioni siano collegate alla sua istruzione o formazione e che le remunerazioni per tali prestazioni, siano necessarie per integrare le risorse destinate al proprio mantenimento.