(Convenzione - art. 22)
                             Articolo 22 
                            ALTRI REDDITI 
    1.  Gli  elementi  di  reddito  di  un  residente  di  uno  Stato
contraente, qualunque  ne  sia  la  provenienza,che  non  sono  stati
trattati negli articoli precedenti della  presente  Convenzione  sono
imponibili soltanto in questo Stato. 
    2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano  ai  redditi,
diversi da quelli derivanti da beni immobili di cui  al  paragrafo  2
dell'articolo 6, nel caso in cui il  beneficiario  di  tali  redditi,
residente  di  uno  Stato  contraente,  eserciti   nell'altro   Stato
contraente sia untattivita' industriale o commerciale  per  mezzo  di
una  stabile  organizzazione  ivi  situata,   sia   una   professione
irdipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il
bene produttivo del reddito  si  ricolleghi  effettivamente  a  detta
stabile organizzazione o base fissa. In  tal  caso  gli  elementi  di
reddito  sono  imponibili  nell'altro  Stato  contraente  secondo  la
propria legislazione. 
    3. Se, in conseguenza di particolari relazioni  esistenti  tra  i
soggetti che hanno posto in essere le operazioni da cui sono derivati
i redditi di cui al  paragrafo  1,  i  corrispettivi  delle  predette
operazioni eccedono quelli che sarebbero stati convenuti tra soggetti
indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a
questi ultimi corrispettivi. In  tal  caso,  la  parte  eccedente  e'
imponibile  in  conformita'  della  legislazione  di  ciascuno  Stato
contraente, tenuto conto  delle  altre  disposizioni  della  presente
Convenzione.