(Convenzione - art. 6)
                             Articolo 6 
                         REDDITI IMMOBILIARI 
    1. I redditi che un residente di uno Stato contraente  ritrae  da
beni  immobili  (compresi  i  redditi  delle  attivita'  agricole   o
forestali) situati nell'altro Stato  contraente  sono  imponibili  in
detto altro Stato. 
    2. L'espressione "beni immobili" ha il significato  che  ad  essa
attribuisce il diritto dello Stato contraente in cui  i  beni  stessi
sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori,  le
scorte morte o vive delle imprese agricole  e  forestali,  nonche'  i
diritti ai quali si applicano le  disposizioni  del  diritto  privato
riguardanti la proprieta' fondiaria. Si  considerano  altresi'  "beni
immobili" l'usufrutto dei  beni  immobili  e  i  diritti  relativi  a
pagamenti variabili o fissi per  lo  sfruttamento  o  la  concessione
dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre  risorse
naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non  sono  considerati
beni immobili. 
    3. Le disposizioni  del  paragrafo  1  si  applicano  ai  redditi
derivanti   dalla   utilizzazione   diretta,   dalla   locazione    o
dell'affitto, nonche' da ogni altra forma di  utilizzazione  di  beni
immobili. 
    4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e  3  si  applicano  anche  ai
redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonche'  ai  redditi
dei beni immobili  utilizzati  per  l'esercizio  di  una  professione
indipendente.