(Convenzione - art. 8)
                             Articolo 8 
                   NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA 
    1.   Gli   utili   derivanti    dall'esercizio,    in    traffico
internazionale, di navi o  di  aeromobili  sono  imponibili  soltanto
nello Stato contraente in cui e'  situata  la  sede  della  direzione
effettiva dell'impresa. 
    2. Se la  sede  della  direzione  effettiva  di  una  impresa  di
navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta  sede  si
considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto  di
immatricolazione della nave, oppure,  in  mancanza  di  un  porto  di
immatricolazione,  nello  Stato  contraente  di  cui   e'   residente
l'esercente la nave. 
    3. Le disposizioni del paragrafo 1 si  applicano  parimenti  agli
utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool),  a  un
esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio. 
    4. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  parimenti
alla Gulf Air, ma solamente in relazione agli utili attribuibili  per
statuto al partner E.A.U.