(Convenzione - art. 9)
                             Articolo 9 
                          IMPRESE ASSOCIATE 
    Allorche' 
    a) un'impresa di uno Stato contraente  partecipa  direttamente  o
indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di 
un'impresa dell'altro Stato contraente, o 
    b) le medesime persone partecipano direttamente o  indirettamente
alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato
contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, 
    e, nell'uno  e  nell'altro  caso,  le  due  imprese,  nelle  loro
relazioni commerciali o finanziarie,  sono  vincolate  da  condizioni
accertate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state  convenute
tra  imprese  indipendenti,  gli  utili  che,  in  mancanza  di  tali
condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a
causa di dette condizioni non lo sono stati, possono  essere  inclusi
negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.