ARTICOLO 12 1. Le merci originarie della Repubblica di Azerbaigian sono importate nella Comunita' in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 14, 17 e 18 del presente accordo. 2. Le merci originarie della Comunita' sono importate nella Repubblica di Azerbaigian in esenzione da tutte le restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli articoli 14, 17 e 18 del presente accordo.