(Accordo-art. 12)
                             ARTICOLO 12 
1. Le merci originarie della Repubblica di Azerbaigian sono importate
nella Comunita' in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve
le disposizioni degli articoli 14, 17 e 18 del presente accordo. 
2.  Le  merci  originarie  della  Comunita'  sono   importate   nella
Repubblica di  Azerbaigian  in  esenzione  da  tutte  le  restrizioni
quantitative  o  misure  di  effetto  equivalente,  fatte  salve   le
disposizioni degli articoli 14, 17 e 18 del presente accordo.