(Accordo-art. 19)
                             ARTICOLO 19 
Gli  scambi  di  materiali  nucleari  si  effettuano  in  base   alle
disposizioni  del  trattato  che  istituisce  la  Comunita'   europea
dell'energia  atomica.  Se  necessario,  ad  essi  si  applicano   le
disposizioni di un  accordo  specifico  che  sara'  concluso  tra  la
Comunita'  europea  dell'energia   atomica   e   la   Repubblica   di
Azerbaigian.